Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13,

14,16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con

ordinanza emessa il 3 marzo 1981 dal Tribunale amministrativo regionale

per la Lombardia, sul ricorso proposto da Meda Alvaro contro il Comune

di Varese, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 17 marzo 1982.

Visti gli atti di costituzione di De Maria Luisa ved. Meda e del

Comune di Varese e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1975, Alvaro

Meda, il quale aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Varese dal

1 luglio 1935 al 31 luglio 1973, premise che il Comune si era rifiutato

di liquidargli l'indennità di anzianità maturata sul presupposto che,

dopo l'emanazione della legge 8 marzo 1968 n. 152, non si potesse

procedere alla liquidazione dell'indennità di anzianità nei confronti

di quei dipendenti (fra cui il Meda), che, pur avendo la possibilità

di esercitare la facoltà di riscatto del periodo di avventiziato, vi

avevano rinunciato per volontaria scelta, chiese che il TAR Lombardia,

previa declaratoria d'illegittimità del trattamento riservatogli

limitatamente al periodo intercorso tra la entrata in vigore della

menzionata legge e la cessazione del rapporto, ne quantificasse il

diritto nella misura complessiva di cui ai documenti allegati, con gli

interessi di mora;

che:

2. - Con ordinanza resa nel contraddittorio del Comune il 3

marzo 1981 e pubblicata il 27 maggio (pervenuta alla Corte il 17

novembre 1981, comunicata il 18 giugno e notificata il 6 luglio 1981,

pubblicata nella G.U. n. 75 del 17 marzo 1982 e iscritta al n. 753 R.O.

1981), l'adito TAR, richiamata altra ordinanza 9 aprile 1975 n. 57, ha

giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 l. 8 marzo 1968, n. 152;

che:

3. - Avanti la Corte si sono costituiti la vedova del Meda

Luisa De Maria e il Comune di Varese; ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che:

4. - Con sent. 52/1982 pronunciata sulla

richiamata ord. 9 aprile 1975 n. 57 dello stesso TAR. (n. 548 R.O.

1975), questa Corte ha giudicato infondata la proposta questione sulla

base di motivi, che non possono non rimanere fermi, e, pertanto, altro

non rimane che dichiararne la manifesta infondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo

1968, n. 152, sollevata con ordinanza 3 marzo 27 maggio 1981 del TAR

Lombardia (n. 753 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLIDUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA

- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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