Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14,

16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con

ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Luraschi Giovanni

contro il Comune di Varese, iscritta al n. 548 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del

28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Varese e di Luraschi

Giovanni e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Gustavo Romanelli per il Comune di Varese e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Luraschi Giovanni, che aveva prestato ininterrotto servizio

dal 26 giugno 1949 presso il Comune di Varese in qualità di addetto ai

servizi tecnici e che ebbe liquidato dall'INADEL il trattamento di fine

lavoro per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge 8

marzo 1968 n. 152, invitò il Comune a liquidargli l'indennità di

anzianità maturata per il precedente periodo (anni 19), con istanza

del 14 settembre 1971, che, per essere rimasta inevasa, fece seguire da

atto di costituzione in mora sotto la data del 12 febbraio 1973. Con

nota n. 4149 del 5 marzo 1973 il Comune rispose di nulla dovere sul

presupposto che, dopo la legge 8 marzo 1968 n. 152, non si potesse

procedere alla liquidazione dell'indennità di anzianità in favore di

quei dipendenti (fra cui il Luraschi) che, avendo la possibilità di

conseguirla dall'INADEL previo il riscatto del periodo di avventiziato,

così come previsto dalla l. 152/1968, non si fossero avvalsi di tale

facoltà.

A seguito di che, il Luraschi, con ricorso notificato al Comune di

Varese il 4 maggio 1973, adì il T.A.R. per la Lombardia, che, nel

contraddittorio del Comune, ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata la eccezione, sollevata dal ricorrente, di

incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli

artt. 12, 13, 14, 16 e 17 l. 8 marzo 1968 n. 152 con ordinanza 9 aprile

1975 n. 57, comunicata il 16 giugno e notificata il 18 ottobre dello

stesso anno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 gennaio

1976 e iscritta al n. 548 R.O. 1975.

Ha ritenuto il giudice a quo a) che tali disposizioni fan parte di

legge la quale sembra ispirarsi ai principi posti, nel settore del

pubblico impiego, con riferimento ai dipendenti non di ruolo, dal d.l.

C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207, per il quale non era dovuta indennità di

fine servizio al personale che godesse comunque di un trattamento

pensionistico, b) che la Corte costituzionale ha dichiarato

l'illegittimità dell'art. 9 comma quinto d.l. C.p.S. 207/1947 con

sentenza 9 luglio 1974 n. 236, preceduta dall'esplicita abrogazione di

detto comma in virtù dell'art. 254 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1072, c)

che pertanto, all'attuale stato della legislazione, è da considerarsi

comune all'impiego pubblico e all'impiego privato il principio per il

quale ben può cumularsi la corresponsione di una indennità di fine

servizio, pari o non eccessivamente inferiore ad una mensilità per

ogni anno di servizio prestato, con un normale trattamento

pensionistico. Argomentazioni che hanno indotto il T.A.R. a concludere

che "le posizioni soggettive di lavoratori che come il Luraschi debbano

soggiacere a norme contrastanti con tale generalizzata disciplina

verrebbero ad integrare forme di disparità di trattamento in

contrasto, particolarmente, con il dettato dell'art. 3 della

Costituzione".

2. - Avanti la Corte si sono costituiti il Luraschi, rappresentato

e assistito dagli avv. Mariano Marcellino e Eduardo Grasso giusta

delega in margine alle deduzioni depositate il 1 settembre 1975, e il

Comune di Varese, debitamente autorizzato e rappresentato e assistito

dagli avv. Gustavo e Enrico Romanelli e Cesare Ribolzi giusta delega

in margine alla memoria depositata il 22 ottobre 1975.

Il Luraschi, richiamati i caratteri fondamentali della indennità

di anzianità, adduceva a sostegno della conclusione

d'incostituzionalità dell'art. 12 la limitazione a 14 anni del periodo

riscattabile, degli artt. 13 e 14 l'imposizione, dai medesimi disposta,

di adempimenti onerosi - che contrasterebbero con il carattere

retributivo dell'indennità - che ne importerebbe l'attribuzione

incondizionata, e, infine, degli artt. 16 e 17 il rilievo che, vietando

agli enti locali la corresponsione a proprio carico dell'indennità,

pur se non percepibile aliunde, rendono possibile la radicale e

definitiva sottrazione di tale emolumento in contrasto con

l'obbligatorietà e irrinunciabilità che dovrebbe caratterizzarlo.

A queste censure incentrate sull'art. 36 Cost. aggiunse il Luraschi

che anche l'art. 3 sarebbe violato perché la normativa impugnata pone

i dipendenti degli enti locali in condizione deteriore rispetto agli

altri lavoratori pur in difetto di motivi che giustifichino il divario.

Dal suo canto il Comune di Varese eccepiva in via preliminare

l'irrilevanza della questione per essere passivamente legittimato nella

controversia di merito non esso Comune ma l'INADEL, che, anche se delle

disposizioni impugnate fosse dichiarata l'incostituzionalità, sarebbe

pur sempre tenuto a corrispondere l'indennità; nel merito oppose a)

che il cumulo tra l'indennità di fine servizio e il trattamento

pensionistico non è vietato dalla legge 152/1968 ma condizionato

all'esercizio del riscatto, b) che detto onere non determina né

trattamento deteriore rispetto ad altre categorie di lavoratori né

violazione dell'art. 36 Cost. per essere del tutto logico che una

normativa la quale prevede per la prima volta l'iscrizione di un

lavoratore ad un determinato ente di previdenza contempli un sistema

inteso al volontario riscatto di progressi servizi.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 17 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato sosteneva che il cumulo tra indennità di trattamento

pensionistico e indennità di fine servizio, a ragione ritenuto dal

T.A.R. Lombardia, è stato codificato proprio dalla l. 152/1968, che ha

generalizzato la iscrizione obbligatoria all'INADEL e riconosciuto agli

iscritti il diritto, al momento della cessazione del rapporto, alla

indennità "premio di servizio", tramite un meccanismo analogo a quello

della indennità di buonuscita per gli impiegati statali, e che l'onere

del riscatto (di cui, ad avviso dell'Avvocatura, non si è fatto carico

il giudice a quo) pone in essere un meccanismo di capitalizzazione che,

implicando il versamento, da parte del dipendente, di contributi non

può non essere preceduto da una dichiarazione di volontà (e, più a

monte, da una valutazione di convenienza) del dipendente stesso che,

per essere tempestiva, deve precedere il momento in cui, con la

cessazione del servizio, si verifica il presupposto per la liquidazione

dell'emolumento.

Nella memoria 23 novembre 1981, nella quale, richiamata la

giurisprudenza dei t.a.r., insiste nella eccezione d'irrilevanza della

questione per non essere parte nella controversia di merito l'INADEL,

il Comune ribadisce l'infondatezza della questione, evidenziata dal

fatto che il Luraschi impugna, in definitiva, un ampliamento e non una

restrizione della sua sfera giuridica, pretendendo ravvisare elementi

"onerosi e gravemente limitativi" negli adempimenti necessari per far

valere il diritto che gli è stato riconosciuto. Sostenendo che il

legislatore, anziché quello del riscatto, avrebbe dovuto prevedere un

sistema di completa automaticità, il Luraschi impugna, secondo il

Comune, non la legittimità delle norme ma il merito di una scelta

legislativa. Osserva infine il Comune che i soli due problemi di

legittimità, che potrebbero in astratto prospettarsi (limitazione del

riscatto a 14 anni ed onere di proporre la relativa domanda prima della

cessazione del rapporto di lavoro), non sono, nella specie, rilevanti,

avendo il Luraschi dimostrato, in modo concludente, "di non volere e di

non aver mai voluto esercitare il suo diritto di riscatto", né avendo

lamentato, nel giudizio a quo, l'impossibilità di far valere il

diritto medesimo per un periodo maggiore di 14 anni.

3. - All'udienza pubblica del 9 dicembre 1981, nella quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romanelli per il Comune

di Varese ha insistito nella eccezione d'irrilevanza e si è diffuso

sul duplice aspetto qualificatorio e quantitativo della pretesa fatta

valere dal Luraschi, mentre l'avvocato dello Stato Angelini Rota si è

rimesso allo scritto. Considerato in diritto :

4. - Non ha fondamento la eccezione d'irrilevanza basata dal Comune

di Varese su ciò che il Luraschi avrebbe dovuto proporre le proprie

domande nei confronti dell'INADEL perché detta eccezione, anche se

fondata, non scaturisce da alcuna delle vicende del giudizio di merito

che incidano sullo svolgimento del giudizio avanti la Corte

costituzionale, ma esaurisce la propria influenza sul contenuto della

sentenza che, indipendentemente dal modo della risoluzione della

questione di costituzionalità, andrà il T.A.R. per la Lombardia ad

emanare.

5. - La questione, pur ammissibile, è infondata perché il

Luraschi, nel ricorso introduttivo del giudizio avanti il T.A.R. per la

Lombardia, chiese dichiararsi il Comune di Varese tenuto a

corrispondergli l'indennità di anzianità calcolata con riferimento a

tutti gli anni di servizio prestato laddove nessuna delle disposizioni,

di cui si lamenta la costituzionale illegittimità, incide sulla

sussistenza del diritto all'indennità che il giudice di merito dovrà

accertare alla stregua di altra normativa e, se del caso, dei

provvedimenti generali e speciali del Comune di Varese.

Della legge 152/1968 non ostano gli artt. 12 a 14 che regolano le

modalità del riscatto del premio di servizio per i periodi anteriori

alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli enti locali).

Né diverso discorso deve svolgersi a proposito degli artt. 16 e

17: il primo per un verso non consente che, a far tempo dalla data di

entrata in vigore della legge, ai dipendenti non di ruolo iscritti

all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza ai sensi dell'art. 1

della legge medesima sia dovuta la indennità di cessazione dal

servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del

personale non avente diritto a pensione, e per altro verso dispone che

il diritto a tale indennità, se spettante in base alle vigenti

disposizioni, è conservato relativamente ai periodi di servizio non

valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali

previsti dalla legge mediante computo, secondo le disposizioni vigenti,

sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in

vigore della legge stessa; il secondo (si vuol dire l'art. 17) vieta

alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere (non già

indennità di anzianità, ma) trattamenti supplementari di fine

servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al

trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il medesimo personale

è per legge iscritto, e mantiene al personale in servizio al 1 marzo

1966 i trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici

deliberati dagli enti locali competenti e debitamente approvati dagli

organi di tutela.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza 12

febbraio 1975 (n. 548 R.O. 1975).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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