Corte costituzionale

Sentenza n. 520/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 15

dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente

tra Lauria Lucia e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 346 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Lauria Lucia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Lauria Lucia.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 il Pretore di Parma, nel

procedimento civile vertente tra Lucia Lauria e I.N.A.D.E.L., ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della

legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per

il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che

siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i

periodi relativi ai corsi per il conseguimento dei diplomi di

infermiera professionale e di ostetrica.

Premette l'ordinanza che, ai sensi del detto art. 12, per la

riscattabilità dei periodi di studio, è necessaria l'esistenza di

un duplice presupposto: che il corso sia universitario o speciale di

perfezionamento e che la sua durata legale sia valutabile ai fini del

trattamento di quiescenza.

Data per scontata l'esistenza di questo secondo requisito, in

riferimento, da un lato, all'art. 24 della legge 22 novembre 1962 n.

1646 e, dall'altro, in ragione della decisione della Corte

costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989, il giudice remittente

ritiene che allo stato non sussista invece il primo requisito,

dovendosi escludere che i due corsi (per il conseguimento del diploma

di infermiera l'uno, ovvero di ostetrica l'altro) possano essere

considerati quali "speciali di perfezionamento".

È da dubitare, pertanto, della legittimità costituzionale

dell'art. 12 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non

rispondendo al principio di ragionevolezza poiché la particolare

preparazione specifica resta conseguibile solo attraverso la

frequenza dei richiamati corsi di studio, indispensabili per la

copertura del posto occupato.

Si è costituita Lucia Lauria chiedendo che sia dichiarata la

illegittimità della norma impugnata. Considerato in diritto

1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà

facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi

speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme

vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di

quiescenza.

2. - Si renderebbe così applicabile al caso di specie, nei

riguardi degli studi per conseguire il diploma di ostetrica, l'art.

69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali).

Va considerato, infatti, che la Corte ha reiteratamente posto in

rilievo come la legislazione specifica in tema di riscatti tenda a

concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente

all'immissione in servizio, ogni migliore considerazione quando il

titolo conseguito risulti necessario - come in fattispecie - per le

mansioni effettivamente esercitate.

Il giudice remittente, tuttavia, ha disatteso le richieste attrici

fondate sulla irrazionalità (ex art. 3 Cost.) dell'art. 69 r.d.l. n.

680 del 1938, restringendo la censura all'art. 12 della legge n. 152,

disposizione - s'è detto - di mero rinvio all'altra, unica

conferente sul piano sostanziale. Talché la dedotta questione sul

riconoscimento degli studi per il conseguimento del diploma di

ostetrica, così posta, è inammissibile.

3. - L'ordinanza dubita ulteriormente della legittimità dell'art.

12 della legge n. 152: l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.

1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso

il Ministero del tesoro) contiene, invero, la previsione di riscatto

a fini di quiescenza del periodo di studi per il conseguimento del

diploma di infermiera professionale, ma il beneficio non risulta

senz'altro attribuibile per la liquidazione dell'indennità premio di

servizio.

A ciò osta, riduttivamente, la lettera della norma, limitativa

della concessione ai soli periodi di durata dei corsi speciali di

perfezionamento (e non anche, dunque, dei normali corsi di studio

infermieristici).

La questione non è fondata.

La Corte ha riconosciuto ampiamente la facoltà di riscattare i

periodi di studio contemplati dal richiamato art. 24 della legge n.

1646 del 1962 (sent. n. 163 del 1989), ma sempre che i relativi

diplomi conseguiti siano "condizione necessaria per accedere a uno

dei posti occupati durante la carriera".

Nell'odierna ipotesi, all'incontro, s'intenderebbe far valere il

corso di studi infermieristici, non per una diretta sua

utilizzazione, cioè con riferimento al posto occupato in carriera

come riconosce il remittente medesimo, bensì allo scopo, mediato,

della iscrizione successiva alla scuola di ostetricia: fine, adunque,

soltanto strumentale - peraltro non l'unico per l'accesso alla scuola

- che resta, perciò, estraneo al sistema normativo dei riscatti,

volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla

qualificazione professionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in

cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al

conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di

Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza

in epigrafe.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte

in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il

conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di

successiva iscrizione alla scuola di ostetricia, sollevata dal

Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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