Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 69r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio

decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art.

12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia nel

procedimento civile vertente tra l'INADEL e Reggiani Lede ed altra,

iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Reggiani Lede ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Franco Agostini per Reggiani Lede ed altra;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 il Tribunale di Reggio

Emilia, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Lede Reggiani e

Sonia Zani (reg. ord. n. 560 del 1992), ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69, regio decreto legge 3 marzo 1938, n.

680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione

all'art. 12, legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti

alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di

ostetrica, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione

necessaria per la relativa ammissione al servizio.

Premette l'ordinanza che il Pretore di Reggio Emilia aveva, con

sentenza 30 novembre 1989, accolto le domande delle attrici

limitatamente alla durata del corso frequentato per il conseguimento

del diploma di ostetrica, e non di quello per il diploma di

infermiere professionale, propedeutico al primo; che aveva proposto

appello l'INADEL sostenendo che i corsi riscattabili sono soltanto

quelli post-universitari di perfezionamento.

2. - Osserva tra l'altro l'ordinanza che allo stato della

normativa vigente la domanda svolta dalle appellate in relazione al

corso di conseguimento del diploma di ostetrica non può essere

accolta in via interpretativa; che peraltro la sua esclusione ai fini

del riscatto non appare costituzionalmente legittima sia per

l'ingiustificata disparità di trattamento tra laureati ed altro

personale che abbia acquisito una preparazione professionale

qualificata (art. 3 della Costituzione), sia per la violazione del

principio di imparzialità imposto alla pubblica amministrazione

(art. 97 della Costituzione).

3. - Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno

presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale della norma denunziata. Considerato in diritto

1. - Viene ancora riproposta a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 97 della

Costituzione dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3

marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41

nella parte in cui non prevede la riscattabilità ai fini del

trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti alla durata dei

corsi di studio (nella presente causa) per il conseguimento del diploma di ostetrica.

2. - Senza ricordare qui tutti i passaggi dell'evoluzione

normativa in questa materia, che (come precisato dalla sentenza n.

128 del 1981 di questa Corte) risale al Testo Unico 21 febbraio 1895

n. 70, appare opportuno accennare soltanto alle fonti successive alla

norma denunziata (art. 69 cit.). Questa disponeva che gli impiegati

degli enti locali "muniti di laurea o di titolo equipollente, possono

chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata

legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la

laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei

posti occupati durante la carriera".

Nella legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) si

prevedeva (art. 24), per il personale femminile dipendente degli enti

locali, il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio

presso la scuola convitto per infermiera professionale.

Sempre con riguardo specifico al personale degli enti locali, la

legge 8 marzo 1968, n. 152 consentiva (art. 12) il riscatto "dei

periodi di studio universitario e dei corsi speciali di

perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di

quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di

previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".

3. - Queste espressioni (periodi di studio universitario e corsi

speciali di perfezionamento) hanno trovato un ampio chiarimento

legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, contenente un'analitica

disciplina dei vari tipi di scuole che possono essere costituite

presso le Università: a) di specializzazione, successivi alla

laurea; b) di perfezionamento, cui possono iscriversi "coloro che

sono in possesso di titoli di studio di livello universitario" per

"esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione"; c) o infine "scuole

dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non

sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una

formazione culturale e professionale nell'ambito universitario".

Più in particolare, l'art. 6 precisa che, per l'ammissione a questo

terzo tipo di scuole, "si applicano le disposizioni previste per

l'ammissione ai corsi di laurea".

Più recentemente, la legge 8 agosto 1991, n. 274, tra le diverse

norme in materia di ordinamento previdenziale, ha previsto (art. 8)

fra i periodi riscattabili anche "gli anni di studio corrispondenti

alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a

fini speciali".

4. - Con riguardo alla complessa normativa sopra sintetizzata, si

sono avuti numerosi interventi di questa Corte. In particolare, la

norma ora denunziata (art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n.

680) è stata dichiarata più volte costituzionalmente illegittima in

relazione a diversi corsi di studio, a partire dalla sentenza n. 128

del 1981 che, dopo aver tracciato le varie tappe dell'evoluzione

della legislazione in materia di riscatto "nel senso di concedere

alla

preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di

quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97

della Costituzione, nelle carriere direttive personale idoneo per

preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle

pubbliche amministrazioni", riconosceva la facoltà di riscattare gli

anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione

costituisca necessario requisito per l'immissione in carriera.

Con sentenza n. 1016 del 1988, si dichiarava l'illegittimità

della stessa norma nella parte in cui non prevede il riscatto della

durata del corso speciale di perfezionamento, il cui diploma di

tecnico biochimico sia richiesto, in aggiunta alla laurea, quale

condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Con le successive sentenze nn. 133 e 280 del 1991 e 426 del 1990

si sono ripetute analoghe dichiarazioni relativamente a corsi per

diplomi rispettivamente di assistente sociale, fisioterapista,

educatore professionale.

Nella stessa ottica di consentire l'immissione in carriera,

segnatamente per professioni emergenti nella complessa società

moderna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione, si

sono poste altre pronunce di illegittimità costituzionale dell'art.

24 della legge n. 1646 del 1962 (sentenze n. 765 del 1988 e n. 163

del 1989), dell'art. 13 della legge n. 1092 del 1973 (sentenze n. 535

del 1990 e n. 257 del 1991), dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968

(sentenza n. 26 del 1992).

5. - Già la precedente rassegna della normativa in materia e

della relativa giurisprudenza costituzionale sta a dimostrare la

fondatezza anche della presente questione di costituzionalità.

Devono invero essere riaffermati, oltre che la linea tendenziale

di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni

considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, anche i

principi accennati circa le due condizioni per la riscattabilità:

l'uno relativo alla natura dei corsi e l'altro dell'accertamento che

essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati

durante la carriera.

Non ci si limita al semplice richiamo delle diverse precedenti

pronunce di incostituzionalità, sia perché qui si tratta di

dichiarare la illegittimità della norma riguardo alla specifica

categoria dei corsi al fine speciale del diploma di ostetrica,

richiesto per occupare quei posti di lavoro, sia per precisare quanto

dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioè

che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo

di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai

corsi di laurea.

Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice a quo

esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla

data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di

riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle

retribuzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)

convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di

ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini

speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria

per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso

della carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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