Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/05/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 69r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio

decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),

convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art.

12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e l'INADEL,

iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Corticelli Patrizia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Franco Agostini per Corticelli Patrizia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di

Bologna, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Patrizia

Corticelli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69

regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9

gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n.

152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i

periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per il

conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, e ciò ai fini

della liquidazione dell'indennità premio di servizio.

2. - La medesima questione era stata già sollevata dallo stesso

Pretore con ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte

costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto la

restituzione degli atti, non avendo il giudice a quo considerato lo

jus superveniens della legge 8 agosto 1991, n. 274, la quale all'art.

8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei

corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali.

In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del Pretore,

premesso che la nuova norma ricordata dalla Corte costituzionale,

avendo efficacia solo dal momento della sua entrata in vigore, non

esclude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale

già sollevata, la riproponeva a questa Corte.

3. - Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno

presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale della norma denunziata. Considerato in diritto

1. - Viene proposta la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 69, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680

(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati

degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella

parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi

corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento

del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie

dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale

condizione necessaria per occupare un posto in carriera.

2. - Già questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze

nn. 133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n. 1016 del 1988 e più

recentemente n. 178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art.

69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei

corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione

necessaria per l'ammissione in servizio o per la progressione in

carriera. Non sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni

fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento.

3. - Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti pronunce,

deve dichiararsi la illegittimità della norma riguardo alla

specifica categoria dei corsi al "fine speciale" del diploma di

logopedia, richiesto per occupare quei posti di lavoro, e va

precisato quanto dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982,

n. 162, e cioè che per l'ammissione a detti corsi si richiede il

possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per

l'ammissione ai corsi di laurea.

Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice a quo

esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla

data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di

riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle

retribuzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)

convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla

durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di

logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini

speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria

per occupare un posto in carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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