Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69 del regio

decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12

della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dal Pretore di Parma nel

procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti ed I.N.A.D.E.L.

iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 il Pretore di

Parma, nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti e

I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 89/92), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, degli artt. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680

(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati

degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme

in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella

parte in cui non consentono che sia riscattabile anche ai fini

dell'indennità premio di servizio il periodo relativo al corso per

il conseguimento del diploma di infermiere professionale;

Considerato che con sentenza n. 26 del 1992 questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per gli

infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge

22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del

corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per

la liquidazione della indennità premio di servizio (restando

ininfluente l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n.

680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli

impiegati degli enti locali) e dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968,

n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli

enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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