Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, qualora, fra più norme impugnate, solo ad alcune, per il loro contenuto, sia riferibile la questione sollevata, solo queste e non le altre, possono essere esaminate. E poiché, nel caso, degli articoli della legge 10 maggio 1976, n. 319 (artt. 6, primo comma, lett. a, 9, terzo comma, e 15, sesto e settimo comma) compresi nell'impugnativa dalle ordinanze di rimessione, solo l'art. 15 riguarda la procedura di controllo e di analisi delle acque di scarico che è oggetto della questione, è all'art. 15 che va limitato il giudizio della Corte.
Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 18 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 6 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Le operazioni di prelievo e di campionamento delle acque di scarico compiute dai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento, rientrano in un'attività - di per se stessa neutra - di normale (e non urgente) controllo di carattere amministrativo, non finalizzata all'accertamento di un reato e non correttamente raffrontabile agli atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato - compiuti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato è stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove - in ordine alla quale risultano già predisposte per l'interessato sufficienti garanzie (art. 22, penult. e ult. comma, l. 24 dicembre 1979, n. 650). Non si può perciò, nel caso, far richiamo al principio della necessaria anticipazione della tutela difensiva anche ad attività preprocessuali, ribadito dalla Corte in materia di tutela contro l'inquinamento delle acque di scarico nella sentenza n. 248/1983, ma riguardo al momento, successivo e diverso da quello dei prelievi e campionamenti, delle operazioni di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.).
Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione è stata già decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimità costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 24 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 248/1983.
Art. 6 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 24 cost.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 13, nn. 1 e 2, lett. a, 3, commi primo e secondo, 15, commi ottavo e nono, della legge 10 maggio 1976, n. 319, poiché nessuna di queste norme doveva essere applicata nel giudizio nel quale il giudice a quo ha emanato l'ordinanza di rimessione. La violazione di esse non era infatti stata contestata agli imputati nel decreto di citazione a giudizio, ne' poteva esserlo in quanto la legge che le conteneva non era stata ancora pubblicata; ne' quelle norme stabilivano una diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, bensì costituivano ipotesi diverse di reato; ed infine i nuovi reati ipotizzati non avrebbero potuto ratione temporis essere stati consumati nel momento in cui il giudice a quo emetteva l'ordinanza di rimessione.
Art. 26 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 32 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 101 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, e 9 cpv Cost., dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'intero art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 concernenti la disciplina e le sanzioni comminabili a coloro che aprano o effettuino scarichi non autorizzati, in quanto alcune ordinanze trascurano di motivare riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, e comunque le proposte impugnative si dimostrano non rilevanti nei giudizi a quibus.
Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui tali norme prevedono come reato la prosecuzione dell'attività industriale in caso di revoca dell'autorizzazione agli scarichi, in quanto non può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti quale la protezione dell'ambiente.
Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 41 cost. · Art. 13 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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7 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999. 572 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorita' comunale nei modi e nei tempi da essa disposti. I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:
tolto: a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
tolto: b) se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorita' competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonche' dall'indicazione della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento. Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalita' di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilita' di cui alla presente legge. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorita' competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:
tolto: 1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;
tolto: 2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;
tolto: 3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilita' ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non e' rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorita' competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorita' competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art15 · fonte del testo
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