Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1983

Altra decisione · depositata il 26/09/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,

cpv., della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento) promossi con ordinanze emesse il 18 aprile

1979 dal Pretore di Roma e il 9 ottobre 1979 dal Pretore di Empoli,

rispettivamente iscritte ai nn. 466 e 860 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 1979 e

n. 29 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore

Antonio La Pergola:

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza in data 18 aprile 1979 (emessa nel

procedimento penale a carico di Cusani Vincenzo) il Pretore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10 cpv. della legge 10 maggio

1976, n. 319 deducendo che le stesse censure già avanzate da altri

giudici relativamente alla disciplina degli insediamenti (produttivi e

civili), differenziata a seconda se nuovi o già esistenti, siano "a

maggior ragione riferibili alla disciplina di cui al citato art. 10 per

gli insediamenti sforniti di licenza di agibilità ed abitabilità";

che detto giudice ha, in premessa, precisamente osservato:

a) che in base all'art. 10 cpv. legge n. 319 del 1976 è fatto

obbligo agli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di

agibilità ed abitabilità all'entrata in vigore della legge, di

adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i

nuovi insediamenti entro due anni dall'entrata in vigore della stessa

legge e cioè entro il 13 giugno 1978, mentre per quelli con licenza è

stabilito un termine che, secondo la tabella A) giunge fino a 9 anni;

b) che ai sensi dell'art. 21, terzo comma, legge n. 319 del 1976

quando (come nel caso sottoposto al suo esame), sussistono le

violazioni indicate ai commi primo e secondo dello stesso articolo e lo

scarico superi i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate,

deve applicarsi sempre la pena dell'arresto; laddove i due commi

precedenti prevedono le pene, alternativamente, dell'arresto e

dell'ammenda;

c) che, quindi, il non aver ottenuto la licenza di agibilità ed

abitabilità, alla data di entrata in vigore della legge n. 319,

costituisce una condizione di sfavore per gli insediamenti esistenti,

produttivi e civili, rispetto a quelli che ne avevano ottenuto il

rilascio.

Ritenuto che, ad avviso del giudice remittente, tale disciplina

differenziata in danno degli stabilimenti sprovvisti di licenza, non è

fondata su presupposti logici obiettivi, e così urta contro il

principio costituzionale di eguaglianza: si assume infatti che la

licenza di agibilità ed abitabilità - il cui mancato rilascio può

dipendere anche da mero ritardo o disfunzione della P.A. (mentre non è

prevista una licenza provvisoria tacita, com'è per l'autorizzazione ex

art. 15 legge n. 319 del 1976) - rappresenta comunque un dato

esclusivamente formale "privo di ogni relazione con l'effettivo grado

di lesione dell'interesse protetto dalla legge, cioè la tutela delle

acque dall'inquinamento";

che d'altra parte - sempre secondo il giudice a quo - la denunziata

discrasia non può essere sanata in sede interpretativa, dal momento

che l'art. 10 cpv., per la sua formulazione, già con ogni evidenza si

riferisce agli insediamenti esistenti ed individua nell'assenza della

licenza un ulteriore elemento, da cui si fanno derivare più gravi

oneri per i titolari degli scarichi;

ritenuto che nel giudizio avanti la Corte è intervenuto,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale deduce l'infondatezza

della proposta questione;

ritenuto che analoga questione è stata sollevata, sempre con

riguardo all'art. 10, secondo comma, della legge n. 319 del 1976 dal

Pretore di Empoli nel corso del procedimento a carico di Primieri

Chelli Sergio ed altri;

che nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio,

per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;

che l'Avvocatura osserva che l'art. 13, terzo comma, della legge 24

dicembre 1979, n. 650, entrata in vigore nelle more del giudizio

stesso, ha sostituito la norma censurata;

che l'Avvocatura chiede pertanto la restituzione degli atti al

giudice a quo perché questi esamini nuovamente la rilevanza della

dedotta questione, sopravvenuta alla stregua della normativa;

considerato che con le ordinanze in epigrafe si censura l'art. 10,

secondo comma, della legge 10 maggio 1976 "Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento", così testualmente formulato: "Gli

insediamenti" (produttivi e civili) "che non abbiano ottenuto la

licenza di agibilità ed abitabilità all'entrata in vigore della

presente legge dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di

accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dalla

presente legge";

che gli insediamenti produttivi esistenti, provvisti delle suddette

licenze, devono invece essere adeguati ai limiti di accettabilità,

quali risultano dalle apposite tabelle allegate alla legge, nei più

larghi termini che vengono in considerazione per le varie ipotesi

configurate, secondo il recapito dello scarico, dall'art. 13 della

legge stessa;

che nelle ordinanze di rinvio si assume che la disposizione oggetto

di censura implica un'aggravante per i giudicabili, imputati, nei

procedimenti penali dai quali trae origine la presente controversia,

del reato previsto nell'art. 21 della stessa legge e punito

alternativamente con l'arresto (da due mesi a due anni) o con l'ammenda

(da lire 500 mila a 10 milioni). Infatti il terzo comma dell'art. 21

dispone che "si applica sempre la pena dell'arresto se" - ricorrendo

gli estremi del fatto costitutivo del reato - "lo scarico supera i

limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente

legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione";

che la disparità di trattamento così introdotta, nel caso in esame,

a sfavore degli insediamenti sprovvisti di licenza è denunziata come

irrazionale, e dunque lesiva del principio di eguaglianza, perché

disposta esclusivamente in funzione di un dato formale e non pertinente

rispetto al fine perseguito dalla legge. Precisamente, si lamenta che

il criterio discretivo adottato dal legislatore con riguardo

all'ottenimento della licenza di abitabilità ed agibilità sia "privo

di ogni relazione con la tutela delle acque dall'inquinamento"; e a

ciò si aggiunge, secondo il giudice a quo:

a) che il mancato rilascio della licenza può ben dipendere non

soltanto da omissione dell'interessato, ma anche da "ritardi o

disfunzioni della pubblica amministrazione";

b) che la concessione del provvedimento in discorso è stata, del

resto, per molti anni considerata come una mera formalità, spesso

inevasa dalle competenti autorità, nonostante la regolare richiesta

dell'interessato e nemmeno prevista sulla - base di quanto dispone in

merito il T.U. delle leggi sanitarie (cfr. art. 221 in relazione

all'art. 220) - da taluni regolamenti comunali;

considerato che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la restituzione

degli atti al giudice a quo perché questi riesamini la rilevanza della

proposta questione ai sensi delle nuove previsioni dell'art. 13 della

legge 24 dicembre 1979, n. 650, sopravvenuta nelle more del presente

giudizio.

che il citato art. 13 della legge n. 650 del 1979 è in effetti

dettato in sostituzione dell'art. 10 della legge n. 319 del 1976;

che spetta quindi al giudice a quo verificare se e come queste più

recenti disposizioni di legge incidano sul trattamento degli

insediamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319 del

1976 e sprovvisti della licenza di abitabilità ed agibilità, in

relazione ai profili che toccano la dedotta violazione del principio

costituzionale di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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