Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,

comma primo, lett. a, 9, comma terzo, 15, commi sesto e settimo, della

legge 10 maggio 1976, n. 319 e tabelle allegate C ed A e succ. modif.

(Tutela delle acque dall'inquinamento) e dell'art. 466 cod. proc. pen.

promossi con le ordinanze emesse il 30 gennaio 1981 dal Pretore di

Milano, il 22 aprile 1981 dal Pretore di Codroipo, il 2 febbraio 1982

dal Tribunale di Ravenna e il 24 aprile 1982 dal Pretore di Chieri,

rispettivamente iscritte ai nn. 185 e 464 del registro ordinanze 1981

ed ai nn. 167 e 478 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 e 297 del 1981 e nn. 234 e

338 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Tumminia Pietro

- imputato del reato di cui agli artt. 21 e 25 legge 10 maggio 1976, n.

319, e successive modifiche (d.l. 10 agosto 1976, n. 544; legge 8

ottobre 1976, n. 690; legge 24 dicembre 1979, n. 650) - il Pretore di

Milano, con ordinanza 30 gennaio 1981, ha sollevato, di ufficio, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo,

lett. a), 9, comma terzo, 15, commi sesto e settimo, della citata legge

n. 319 del 1976 e successive modifiche e delle allegate norme relative

alla regolamentazione dei campionamenti e delle metodiche analitiche.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del

12 agosto 1981.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 14 aprile 1981, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

2. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

menzionata legge n. 319 del 1976 ha sollevato, in riferimento all'art.

24, comma secondo, della Costituzione, davanti al Pretore di Codroipo

il difensore di Teghil Alessandro - imputato del reato di cui agli

artt. 15 e 21 legge 10 maggio 1976, n. 319.

Tale questione fu ritenuta rilevante e non manifestamente infondata

dal Pretore con ordinanza 22 aprile 1981.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del

28 ottobre 1981.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a

carico di Missiroli Athos - imputato della contravvenzione di cui

all'art. 21, commi secondo e terzo legge n. 319 del 1976 - il Tribunale

di Ravenna ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata - in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione - la

questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la

legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo, lett. a), 9,

comma terzo, 15, commi sesto e settimo, della menzionata legge n. 319

del 1976 e dell'art. 466 cod. proc. pen..

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del

25 giugno 1982.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - Nel corso del procedimento penale a carico di Ressia Renato -

imputato del reato di cui all'art. 22 legge n. 319 del 1976 - il

Pretore di Chieri ha sollevato, di ufficio, con ordinanza 24 aprile

1982, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della

suddetta legge n. 319 del 1976 e successive modifiche e delle norme

relative alla regolamentazione dei campionamenti e delle metodologie di

analisi riportate in calce alle tabelle allegate alla stessa legge,

nella parte in cui non è prevista la possibilità per l'interessato,

di partecipare alla prima analisi o di richiederne una revisione, nel

corso della quale possa esercitare il suo diritto di difesa.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del

9 dicembre 1982.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza

avendo per oggetto questioni di legittimità costituzionale prospettate

sotto profili sostanzialmente identici.

2. - Con la prima ordinanza di rimessione del 30 gennaio 1981 (R.O.

n. 185/1981) il Pretore di Milano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - in relazione all'art. 24 secondo comma

della Costituzione - degli artt. 6 primo comma (lett. a) 9 terzo comma

e 15 sesto e settimo comma della legge 10 maggio 1976 n. 319 (tutela

delle acque dall'inquinamento) e successive modifiche perché dette

norme non prevedono che i prelievi di campioni di acque effettuati

dagli organi amministrativi di controllo e la conseguente analisi di

essi, operate dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi,

avvengano con le garanzie difensive previste dal Codice di procedura

penale per gli accertamenti peritali; e, non essendo prevista un'idonea

procedura di revisione delle analisi, la normativa denunciata

consentirebbe di porre a base di una condanna penale i risultati di una

procedura amministrativa alla quale l'interessato non è stato posto in

grado di intervenire.

3. - Identica questione è stata sollevata, sotto i medesimi

profili, dal Pretore di Codroipo, dal Tribunale di Ravenna in sede di

appello e dal Pretore di Chieri con ordinanze rispettivamente del 22

aprile 1981, 2 febbraio 1982 e 24 aprile 1982 (R.O. 464/1981, 167 e

478/1982). Il Pretore di Chieri osserva inoltre come la disciplina

impugnata violi anche l'art. 3 Costituzione in quanto sottopone i

privati cittadini, che pur versano in situazioni analoghe, a un

trattamento ingiustificatamente differenziato. Infatti a differenza

delle norme denunciate in materia di inquinamento idrico, altre norme,

in materie che danno luogo ad analoghi problemi, prevedono adeguate

garanzie difensive. Sarebbero queste le ipotesi, afferma il Pretore di

Chieri, previste dall'art. 44 r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033

(repressioni delle frodi agrarie); art. 1 l. 30 aprile 1962 n. 283

(disciplina igienica dei prodotti alimentari); art. 15 l. 24 novembre

1981 n. 689 (analisi di campioni concernenti illeciti depenalizzati).

4. - La questione di legittimità costituzionale deve essere

circoscritta all'art. 15, comma settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319,

dato che le altre norme della stessa legge, impugnate congiuntamente,

non concernono le fasi specifiche di prelevamento e di analisi dei

campioni delle acque di scarico, ma riguardano, in generale, le fasi

anteriori di controllo, individuando le autorità competenti ad

effettuare tale controllo, precisandone i poteri, e dettando i criteri

per la misurazione ed i limiti di accettabilità degli scarichi.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già precisato che il diritto di difesa sarebbe

violato qualora la nozione di "procedimento", nel quale il secondo

comma dell'art. 24 Cost. garantisce la difesa come diritto inviolabile,

venisse intesa in senso restrittivo escludendo le attività

"preordinate a una pronuncia penale che si traducono in processi

verbali di cui è consentita la lettura in dibattimento" poste in

essere al di fuori del normale intervento del magistrato (sent.

86/1968).

In base a tale orientamento la Corte ha compreso nel concetto di

"procedimento", nel quale si deve realizzare il diritto di difesa, gli

atti di polizia giudiziaria di cui all'art. 225 c.p.p. (sent. n.

86/1968) e la fase di revisione delle analisi previste dall'art. 44

r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 in materia di repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario (sent. n.

149/1969).

Situazioni paragonabili a quelle oggetto dei giudizi di

legittimità costituzionale definiti con le sopra citate sentenze si

riscontrano per quanto ora si dirà nella fattispecie ora all'esame

della Corte.

L'art. 15 comma settimo l. 10 maggio 1976 n. 319 si limita ad

attribuire ai Laboratori Provinciali di igiene e profilassi le funzioni

di controllo sugli scarichi e non prevede che lo stesso ufficio debba

dare avviso al titolare dello scarico del giorno in cui verranno

effettuate le analisi sicché l'interessato possa essere presente con

la eventuale assistenza di un consulente tecnico.

Se è logico che l'Autorità Amministrativa, cui compete il diritto

di effetuare i campionamenti delle acque (art. 9 terzo comma), non

abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il

momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per

evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di

conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non

altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi

delle acque campionate. Infatti queste debbono essere esaminate con la

massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto le

analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del successivo

procedimento penale.

Assumono quindi particolare efficacia probatoria le analisi

compiute dal Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi con un

procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile, nella

sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del giudice;

tanto più che le relazioni sulle analisi sono allegate agli atti del

procedimento penale e di esse lo stesso giudice può tener conto e

darne lettura a norma dello stesso art. 466 cod. proc. pen.

Proprio questa particolare efficacia probatoria del risultato delle

analisi impone che sia dato avviso alla parte onde consentirne la

presenza con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico.

Circoscritta in tal modo la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 settimo comma della legge 10 maggio 1976 n.

319 in riferimento all'art. 24 secondo comma della Costituzione, essa

va dichiarata fondata e di conseguenza resta assorbita la censura di

incostituzionalità mossa dal Pretore di Chieri in riferimento all'art.

3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 comma settimo

legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) come sostituito dall'art. 18 legge 24 dicembre 1979,

n. 650, nella parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale

di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché

possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente

tecnico, all'esecuzione delle analisi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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