Corte costituzionale

Sentenza n. 330/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo

comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque

dall'inquinamento) e successive modifiche, promosso con ordinanza

emessa il 17 gennaio 1990 dal Pretore di Padova nel procedimento

penale a carico di Falaguasta Ferdinando ed altri, iscritta al n. 181

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Falaguasta Ferdinando, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Emanuele Fracasso per Falaguasta Ferdinando e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 17 gennaio 1990 il Pretore di Padova sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art.15, settimo comma,

della legge 10 maggio 1976 n. 319 (Tutela delle acque

dall'inquinamento) e successive modificazioni, con riferimento agli

artt. 24, secondo comma e 3 della Costituzione.

La questione veniva sollevata nel corso di un processo penale

contro un imprenditore, imputato, fra l'altro, di plurime violazioni

all'art. 21, terzo comma della legge predetta che incrimina chi

effettua scarichi di qualsiasi tipo in acque superficiali o

sotterranee, sia pubbliche che private, o in fognature, superando i

limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla legge.

Lamenta il Pretore che la norma impugnata non imponga ai

funzionari tecnici dei presidi e servizi multizonali di prevenzione

di dare avviso al titolare dello scarico, nel corso delle operazioni

di prelievo e campionamento, della facoltà di farsi assistere

immediatamente da un difensore o da un tecnico di sua fiducia.

Secondo l'ordinanza, tale omissione darebbe luogo ad irragionevole

disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle

perquisizioni, sia domiciliari che personali, prevista dagli artt.

304-bis, 304-ter, comma terzo, e 334 cod. proc. pen. 1930, nonché

dagli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. vigente e 114 d.l. 28 luglio

1989 n. 271, e nel contempo violerebbe il diritto di difesa di cui

all'art. 24, secondo comma della Costituzione: ciò tenendo conto

della nozione di "procedimento penale" espressa dalla sentenza 15

luglio 1983 n. 248 di questa Corte.

Orbene, secondo il Pretore, la Corte nella citata sentenza, pur

avendo risolto positivamente, quanto all'esecuzione delle analisi, la

questione in allora sollevata dal Pretore di Milano, non avrebbe

invece affrontato il problema relativo al campionamento

nell'angolazione proposta dallo stesso Pretore, e sarebbe perciò

pervenuta sul punto ad implicito giudizio negativo.

Ritiene, perciò, l'ordinanza che la questione, limitatamente alla

parte irrisolta (di cui è cenno solo nella motivazione ma non nel

dispositivo), possa essere utilmente riproposta.

2. - Si è costituito innanzi a questa Corte, Ferdinando

Falaguasta, imputato nel processo a quo, che deduce, senza alcuna

motivazione, l'illegittimità sollevata dall'ordinanza di rimessione.

È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

innanzitutto eccepito l'inammissibilità della questione per difetto

di motivazione sulla rilevanza, non avendo il Pretore riferito se le

operazioni riguardassero scarichi relativi a sostanze inquinanti

suscettibili di rapido deterioramento, presupposto essenziale - ad

avviso dell'Avvocatura - per l'applicabilità dei principi affermati

nella sentenza 15 luglio 1983 n. 248 di questa Corte.

La questione sarebbe, comunque, infondata perché la fase di

campionamento sarebbe fuori del processo e riguarderebbe attività

meramente amministrativa di vigilanza e di controllo. Considerato in diritto

1. - Lamenta, in sostanza, il Pretore che la norma impugnata non

imponga ai funzionari tecnici competenti di avvertire il titolare

dello scarico, in occasione di prelievi e campionamenti, che ha

facoltà di farsi subito assistere da difensore o da tecnico di sua

fiducia. Ricorda il Pretore che questa Corte, con la sentenza n. 248

del 1983, ha riconosciuto spettare la garenzia del diritto di difesa

a tutte le attività "preordinate ad una pronunzia penale, che si

traducano in processi verbali di cui è consentita la lettura al

dibattimento": e ciò anche se si tratti di attività realizzate al

di fuori dell'intervento del magistrato. Conseguentemente la Corte

ebbe già a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma,

ora nuovamente denunziata, nella parte in cui non prevedeva che al

titolare dello scarico fosse dato formale avviso affinché potesse

presenziare, anche con l'assistenza di difensore e consulente

tecnico, alle operazioni di analisi. In tale occasione, però, la

Corte - secondo il rimettente - non avrebbe esaminato, nella indicata

angolazione, il connesso problema che l'ordinanza di rimessione del

Pretore di Milano aveva in allora proposto anche in relazione a

prelievi e campionamenti.

Era, perciò, rimasto insoluto questo aspetto nella sua patente

incompatibilità rispetto agli artt. 24, secondo comma, e 3 della

Costituzione, che ora il Pretore di Padova risolleva.

Rilevava il Pretore che si tratta di tipici mezzi di ricerca della

prova, come gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle

cose che il codice di procedura penale prevede quali atti di vera e

propria polizia giudiziaria: e, come questi, anche quelli possiedono

requisiti di utilizzabilità nel processo penale.

2. - Si costituiva nel giudizio innanzi alla Corte l'imputato del

processo penale, senza peraltro nulla aggiungere all'atto di mera

costituzione.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che chiedeva

declaratoria d'inammissibilità della questione o almeno

d'infondatezza.

Al dibattimento, parte privata ribadiva i motivi dell'ordinanza di

rimessione di cui condivideva le conclusioni. L'Avvocatura Generale

illustrava e confermava le richieste di cui sopra.

3. - L'eccezione di inammissibilità, opposta dall'Avvocatura

Generale, non può essere accolta.

Non è esatto, infatti, che presupposto della sentenza n. 248 del

1983 fosse il particolare carattere di rapida deteriorabilità delle

acque di scarico da analizzare nella specie. La detta sentenza

presuppone, invece, in via generale, per tutte le acque da scarico

inquinate che, a causa della loro (naturale) deteriorabilità,

debbano essere sottoposte ad analisi con la massima tempestività,

non essendo queste utilmente ripetibili nel corso del successivo

procedimento penale. In altri termini, è la deteriorabilità in

genere di tali acque ad essere assunta come ratio decidendi.

4. - Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice a quo si è reso ben conto che la Corte ha preso in

esame nella citata sentenza del 1983 il punto relativo al momento del

prelievo e del campionamento delle acque per escludere che ad esso

potesse applicarsi quella declaratoria d'illegittimità che si

accingeva, invece, a pronunciare in ordine al successivo momento

delle operazioni d'analisi; e ciò per l'ipotesi in cui il titolare

dello scarico non fosse stato preavvertito del giorno e dell'ora in

cui le analisi sarebbero seguite.

La Corte, infatti, ha trovato "logico che l'Autorità

amministrativa, cui compete il diritto di effettuare i campionamenti

delle acque, non abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello

scarico circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di

prelievo, per evitare che possano essere apportate modifiche agli

scarichi, e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni

irregolarità".

Il Pretore di Padova ripropone, però, la questione rilevando che

l'avviso potrebbe essere dato quando le operazioni sono già in corso

e i funzionari tecnici sono in grado di controllare che la situazione

non venga alterata.

Ma si tratta di un equivoco. Il problema non è quello della

presenza del titolare dello scarico, o di un suo rappresentante, al

momento del prelievo e della campionatura, perché quella presenza è

pacifica, e dev'essere necessariamente sollecitata dai funzionari

procedenti anche sulla base delle norme regolamentari. L'interessato,

infatti, deve controfirmare il verbale e ricevere due delle quattro

aliquote sigillate del campione.

Il problema giuridico, che la Corte aveva già esaminato in

occasione della precedente sentenza, è invece quello del

"preavviso", che la Corte ebbe ad escludere per le ragioni logiche

indicate; ed ora è quello in particolare sollevato dall'ordinanza in

esame dell'avvertimento che si assume dovrebbe essere dato al

titolare dello scarico, se presente, della facoltà di farsi

assistere da un difensore o da altra persona di sua fiducia.

5. - È esatto che questa Corte, nell'intento di garentire il

cittadino, ha in più occasioni anticipato la tutela difensiva anche

ad attività preprocessuali, quando queste sieno univocamente

finalizzate alla ricerca della prova di un reato e si rendano

utilizzabili nel dibattimento.

Ma è inconferente il richiamo a talune norme del precedente

codice di procedura penale, sia perché non è nemmeno corretto (il

confronto, infatti, poteva semmai essere instaurato con il secondo

comma dell'art. 222 cod. proc. pen. 1930), sia perché comunque sono,

questi, atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di

sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato, compiuti da

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato è

stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove.

Al contrario, i prelievi e i campionamenti delle acque di scarico

vengono compiuti da funzionari ed agenti della pubblica

amministrazione, nell'ambito di un'attività di normale (e per nulla

urgente) controllo di carattere amministrativo che, per sua natura,

non è di per se stesso finalizzato all'accertamento di un reato.

Inoltre poi, una volta che l'art. 22 della legge 24 dicembre 1979

n. 650 ha indicato agli operatori l'opportunità di orientare la

scelta delle modalità del prelievo (vuoi attraverso campione

istantaneo, vuoi tramite campione medio) a seconda del tipo di ciclo

produttivo, dei tempi e dei modi di versamento, della portata e della

durata dello scarico, è evidente che gli operatori amministrativi

dovranno dare atto a verbale del metodo prescelto e delle ragioni che

lo giustificano: e il titolare dello scarico, o il tecnico

dell'azienda che lo rappresenta, essendo presenti alle operazioni e

dovendo sottoscrivere il verbale, ben possono chiedere che sieno

inserite le loro eventuali osservazioni.

Si tratta, dunque, di operazioni amministrative, di per se stesse

neutre, e tuttavia sufficientemente assistite da garenzie per il

cittadino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319

(Tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni,

con riferimento agli artt. 24, secondo comma e 3 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Padova con ordinanza 17 gennaio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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