Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30

aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promossi con

ordinanze emesse il 25 marzo 1985 dal Pretore di S. Anastasia e il 7

febbraio 1986 dal Tribunale di Agrigento, iscritte rispettivamente al

n. 497 del registro ordinanze 1985 e al n. 427 del registro ordinanze

1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 293-bis dell'anno 1985 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 7

febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30

aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui non prevede che il

laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare

dell'esercizio affinché possa presenziare, eventualmente con

l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle

analisi";

e che un'analoga questione, sempre avente ad oggetto l'art. 1

della legge 30 aprile 1962, n. 283, è stata sollevata, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal

Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i due giudizi sollevano questioni sostanzialmente

identiche e vanno, quindi, riuniti;

che i giudici a quibus adducono a sostegno dell'illegittimità

della norma denunciata la sentenza n. 248 del 1983, con la quale

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come

sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, "nella

parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e

Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa

presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,

all'esecuzione delle analisi";

che il decisum della pronuncia invocata dalle ordinanze di

rimessione si basava sul rilievo che le acque campionate "debbono

essere esaminate con la massima tempestività stante la loro

deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero utilmente

ripetibili nel corso del successivo procedimento penale", così da

far assumere "particolare efficacia probatoria" alle "analisi

compiute dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi con un

procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile,

nella sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del

giudice; tanto più che le relazioni sulle analisi sono allegate agli

atti del procedimento penale e di esse lo stesso giudice può tener

conto e darne lettura a norma dello stesso art. 466 cod. proc. pen.";

che, peraltro, nella specie, il richiamo alla sentenza n. 248

del 1983 appare inconferente, in quanto la norma ora denunciata

consente il ricorso alla procedura della revisione delle analisi, da

espletarsi nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 390, 304-bis, 304- ter e 304-quater (v. anche sentenza n. 15 del 1986);

e che, anzi, la questione è da ritenersi implicitamente già

risolta in base alla ratio decidendi della più lontana sentenza n.

149 del 1969, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, soltanto nella parte

in cui "esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater

del Codice di procedura penale" per la revisione delle analisi e,

quindi, non anche nella parte in cui esclude tale applicazione per la

prima analisi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283

(Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con

ordinanza del 25 marzo 1985, e, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 7

febbraio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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