Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia),

come novellato dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n.

544 (Proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10

maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) conv., con modif., nella legge 8 ottobre 1976, n.

690, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1993 dal Pretore di

Venezia nel procedimento penale a carico di Nason Paolo, iscritta al

n. 703 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, nel corso del procedimento

penale a carico di Nason Paolo, imputato del reato di cui all'art. 9,

sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 - come sostituito

dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, conv., con

modif., nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 - per avere effettuato

nella laguna di Venezia scarichi non autorizzati di acque di reflui

eccedenti i limiti tabellari di cui al d.P.R. 20 settembre 1973, n.

962, con ordinanza del 27 gennaio 1993 (r.o. n. 703 del 1993) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art.

9 della citata legge n. 171 del 1973, nella parte in cui non prevede

la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

che il giudice a quo, premesso che le fattispecie previste dalla

norma impugnata appaiono sostanzialmente identiche a quelle di cui

all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli),

tant'è che sono sanzionate allo stesso modo, ritiene che la

esclusione, in correlazione ad esse, della predetta pena accessoria,

prevista, invece, dalla citata normativa generale in materia di

scarichi, violerebbe:

l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della

ragionevolezza, in quanto la lamentata discriminazione non sarebbe

giustificata dalla obiettività della situazione ambientale veneziana

(ritenuta, anzi, di ancor più fragile equilibrio rispetto a quella

generale), sia con riferimento agli artt. 42, secondo comma, della

Costituzione, che prevede la determinazione dei modi di godimento e

dei limiti del diritto di proprietà privata, e 41 della Costituzione

stessa, inteso a tutelare la esigenza che l'iniziativa economica

privata sia soggetta a "controlli previsti di volta in volta dalla

norma";

l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di

buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, perché questa

non verrebbe posta in grado di contrattare con soggetti rispettosi

delle regole attinenti alla materia contrattuale ed al corretto

esercizio dell'impresa;

l'art. 32 e l'art. 9 della Costituzione, concernenti

rispettivamente il diritto alla salute e alla salubrità ambientale e

alla tutela del paesaggio e delle risorse culturali, che, in assenza

di effettività della sanzione, non sarebbero garantiti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione

osservando, per un verso, che la Corte costituzionale non ha il

potere di creare nuove norme incriminatrici incidendo sul principio

della legalità delle pene, per l'altro che le fattispecie poste a

confronto presentano significative differenziazioni, avuto riguardo

in particolare alla peculiarità della situazione ambientale

veneziana, la cui disciplina investirebbe scelte discrezionali del

legislatore;

Considerato che viene richiesta alla Corte una pronuncia la quale

avrebbe il risultato di estendere la previsione delle sanzioni

accessorie oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la

normativa censurata, ha contemplato;

che ciò è, peraltro, precluso alla Corte dal fondamentale ed

inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della

Costituzione, oltre che nel codice penale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973,

n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come novellato

dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 (Proroga dei

termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n.

319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

conv., con modif., nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 41, 97, 32 e 9 della

Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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