Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

6, comma primo, lett. a), 9, commi primo e terzo, 15, commi sesto e

settimo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche;

art. 22, comma nono, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Tribunale di Vigevano nel

procedimento penale a carico di Biancardi Ezio, iscritta al n. 810 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 114 del 1983;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Tribunale di Crema nel

procedimento penale a carico di Pozzali Giovanni, iscritta al n. 920

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 142 del 1983;

3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Tribunale di Cremona

nel procedimento penale a carico di Gennari Luigi, iscritta al n. 110

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che i Tribunali di Vigevano, Crema e Cremona, con

ordinanze rispettivamente del 7 e 13 ottobre e del 14 dicembre 1982

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 6, comma

primo, lett. a), 9, commi primo e terzo, 15, commi sesto e settimo

legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni (Tutela delle

acque dall'inquinamento), in quanto non prevedono idonee garanzie di

difesa per l'imputato nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque

effettuati dagli organi amministrativi di controllo, per il dubbio che

tali disposizioni violino il diritto di difesa, consentendo di porre a

base di una condanna penale i risultati di una procedura amministrativa

alla quale l'interessato non è stato posto in grado di intervenire.

Ritenuto che la medesima questione è stata già esaminata sotto

gli stessi profili dalla Corte costituzionale che, avendola ritenuta

fondata, ha dichiarato, con sentenza n. 248 del 28 luglio 1983,

l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 della legge n.

319/1976, al quale andava circoscritta l'impugnativa sollevata in

quella sede da diverse autorità nei confronti delle stesse norme

censurate nel presente giudizio.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, comma primo, lett. a), 9, commi primo e

terzo, 15, commi sesto e settimo legge 10 maggio 1976 n. 319 e

successive modificazioni, sollevata in relazione all'art. 24 della

Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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