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Tributario
Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77
Legge 7 marzo 1985, n. 77
- Aggiornato al
- 18 marzo 1985
- Articoli
- 62
- Versioni storiche
- 67
- Art. 1ALLEGATO REGOLAMENTO (CEE) N. 222/77 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1976 relativo al…
- Art. 2In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alla…
- Art. 3In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro ha la facolta' di prevedere, in luogo della…
- Art. 4Quando il successivo trasporto delle merci vincolate, in conformita' dell'articolo 2…
- Art. 5Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico…
- Art. 6A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le…
- Art. 7In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti…
- Art. 8In mancanza di un accordo tra la Comunita' e un Paese terzo tendente a rendere…
- Art. 9Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del trattato che…
- Art. 10I divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito disposti dagli…
- Art. 11Ai fini del presente regolamento, s'intende: a) per "obbligato principale": la persona…
- Art. 12Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno…
- Art. 13L'obbligato principale e' tenuto a: a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di…
- Art. 14Ogni Stato membro puo', alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del…
- Art. 15(Soppresso).
- Art. 16Uno stesso mezzo di trasporto puo' essere utilizzato sia per il carico di merci in piu'…
- Art. 17L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci…
- Art. 18L'identificazione delle merci e' effettuata, di regola, mediante suggellamento. 2. Il…
- Art. 19Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T1…
- Art. 20Gli esemplari del documento T1 sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del…
- Art. 21La spedizione, nonche' gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di…
- Art. 22Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello…
- Art. 23Quando un carico o uno scarico e' effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del…
- Art. 24Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di…
- Art. 25In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla…
- Art. 26L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del…
- Art. 27Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno…
- Art. 28La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 e' tenuta a…
- Art. 29La costituzione della garanzia prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, deve formare…
- Art. 30La garanzia globale e' costituita presso l'ufficio di garanzia. 2. L'ufficio di garanzia…
- Art. 31L'ufficio di garanzia puo' revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni…
- Art. 32Ogni Stato membro puo' accettare che la persona terza fisica o giuridica che si…
- Art. 33La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario e'…
- Art. 34Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato…
- Art. 35Il garante e' liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui…
- Art. 36Quando e' accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario…
- Art. 37I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle…
- Art. 38Ove occorra, le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente…
- Art. 39Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno…
- Art. 40Deve essere prestata una garanzia, a copertura della parte di trasporto che si effettua…
- Art. 41Le merci per le quali le formalita' di esportazione sono assolte in un ufficio di…
- Art. 42Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare…
- Art. 43Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie…
- Art. 44In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una…
- Art. 45Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci per via…
- Art. 46Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti a mezzo di…
- Art. 47Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la…
- Art. 48In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle…
- Art. 49Il regime del transito comunitario non e' obbligatorio per i trasporti di merci a seguito…
- Art. 50Quando si applica il regime di transito comunitario, esso serve di base per le…
- Art. 51I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rivelazioni statistiche dei movimenti di…
- Art. 52Finche' il Consiglio non avra' fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni…
- Art. 53L'ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato…
- Art. 54A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero…
- Art. 55E' istituito un comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato il…
- Art. 56Il comitato puo' esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente…
- Art. 57Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni…
- Art. 58In deroga alle disposizioni del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi…
- Art. 59Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante. 2. I modelli previsti in…
- Art. 60Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per…
- Art. 61Il regolamento (CEE) n. 542/69 e' abrogato. 2. In tutti gli atti comunitari, diversi dal…
- Art. 62Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1977. Il presente regolamento e'…
