1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario T2 completato, ove occorra, da uno o piu' formulari T2 bis. I modelli dei formulari T2 e T2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57. 2. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41, le disposizioni di titolo II si applicano, mutatis mutandis alla procedura del transito comunitario interno.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art39 · fonte del testo

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