In mancanza di un accordo tra la Comunita' e un Paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunita':

  • a)il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo;
  • b)le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, si applicano ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunita'.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art8 · fonte del testo

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