1. Quando e' accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, e' stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili e' posta in essere da tale Stato membro in conformita' delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali. 2. Se il luogo dell'illecito non puo' essere accertato questo e' ritenuto essere stato commesso:

  • a)quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci;
  • b)quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l'illecito e' accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), secondo trattino: nello Stato membro da cui dipende tale ufficio;
  • c)quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito e' accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio: nell'ultimo Stato membro dove l'accertamento e' stato effettuato;
  • d)quando la spedizione non e' stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultimo Stato membro sul cui territorio e' costatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci;
  • e)quando l'illecito e' accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario: nello Stato membro dove l'accertamento e' effettuato.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art36 · fonte del testo

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