1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 e' tenuta a designare, in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sara' attraversato durante il transito comunitario, una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale. Quest'ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili. 2. L'applicazione del paragrafo 1 e' subordinata ad una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto, in applicazione dell'articolo 36, esercitare il loro diritto di ricupero.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art28 · fonte del testo

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