1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale e' tenuto a prestare una garanzia, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento. 2. La garanzia puo' essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia e' prestata e da esso accettata si costituisce garante in solido.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art27 · fonte del testo

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