Ai fini del presente regolamento, s'intende:

  • a)per "obbligato principale": la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalita' doganali, di effettuare un'operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile, nei confronti delle autorita' competenti, della regolare esecuzione di tale operazione;
  • b)per "mezzo di trasporto": segnatamente - qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio, - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario, - qualsiasi battello o nave, - qualsiasi aeromobile, - qualsiasi container, ai sensi della convenzione doganale relativa ai container;
  • c)per "ufficio di partenza": l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;
  • d)per "ufficio di passaggio": - l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza, - nonche' l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunita', quando la spedizione lascia il territorio della Comunita' durante l'operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un Paese terzo;
  • e)per "ufficio di destinazione": l'ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito comunitario;
  • f)per "ufficio di garanzia": l'ufficio doganale ove e' costituita una garanzia globale;
  • g)per "frontiera interna": la frontiera comune a due Stati membri. Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un titolo di trasporto unico. Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da Paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art11 · fonte del testo

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