1. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello dell'avviso di passaggio e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57. 2. Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarita' che possa dare adito ad abusi. 3. Quando il trasporto, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art22 · fonte del testo

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