1. La garanzia globale e' costituita presso l'ufficio di garanzia. 2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza. 3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva e' rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o piu' esemplari. Il modello del certificato relativo alla garanzia e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57. 4. In ogni dichiarazione T1 e' fatto riferimento a detto certificato.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art30 · fonte del testo

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