1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali). 2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunita', soltanto quando sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento non figura un'etichetta gialla il cui modello e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57. Le autorita' competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 di detto trattato.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art48 · fonte del testo

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