1. I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rivelazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime di transito comunitario. 2. In caso di applicazione dei regimi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito. 3. Quando uno stesso movimento di merci da' luogo, successivamente, alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T1 o T2, soltanto quest'ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art51 · fonte del testo

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