1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane. 2. Ciascuno Stato membro puo', per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art43 · fonte del testo

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