Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo

comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18

agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come

sostituito dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25,

promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal pretore di

Tolmezzo sul ricorso proposto da Mario Rossi ed altri contro la

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 1099 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Tolmezzo, nel giudizio di opposizione

avverso un'ordinanza-ingiunzione di irrogazione di una sanzione

amministrativa per la violazione delle prescrizioni stabilite nel

decreto di autorizzazione all'estrazione di materiale da una cava, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,

primo comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18

agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), nel testo

modificato dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25,

in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24

novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che il rimettente deduce che la norma regionale nella parte in

cui esclude la facoltà del trasgressore di procedere al pagamento di

una somma in misura ridotta - facoltà esercitabile per le sanzioni

proporzionali mediante corresponsione di una somma pari al terzo di

quella irrogabile - si porrebbe in contrasto con l'art. 16 della

legge n. 689 del 1981, disposizione quest'ultima che reca un

principio fondamentale della materia ex art. 117 della Costituzione;

che non si sono costituite le parti del processo principale, né

ha spiegato intervento la regione interessata;

Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto la questione di

legittimità costituzionale di una norma di una legge regionale e,

quindi, il provvedimento di rimessione avrebbe dovuto essere

notificato al Presidente della Giunta regionale della regione

interessata ex art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87;

che l'ordinanza non risulta, invece, notificata al Presidente

della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della norma

da ultimo richiamata, sicché questi non è stato posto in condizione

di costituirsi nel giudizio;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione di

siffatto, essenziale adempimento della procedura stabilita dall'art.

23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 incide sulla

rituale instaurazione del contraddittorio e determina la manifesta

inammissibilità della questione (ordinanze n. 372 del 1995 e n. 202

del 1983), dato che il vizio neppure è stato sanato dalla

costituzione in giudizio della regione interessata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lettera a),

della legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35

(Disciplina delle attività estrattive), nel testo modificato

dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sollevata

in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24

novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) dal pretore di

Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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