Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/05/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (disposizioni per

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), promossi

con le ordinanze emesse il 4 giugno 1999 dalla Corte di cassazione,

sul ricorso proposto da Stefani Onesto ed altri contro la Regione

Toscana, e il 15 febbraio 1999 dal pretore di Firenze, sui ricorsi

proposti da Barducci Silvia ed altri contro la Regione Toscana,

iscritte, rispettivamente, al n. 699 del registro ordinanze 1999 e al

n. 470 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 1999,

e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 giugno

1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione

e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (disposizioni per

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), secondo il

quale "nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi

il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari alla terza

parte del massimo edittale stabilito per la violazione";

che il rimettente osserva che, alla luce di quanto ritenuto

anche da questa Corte (sentenza n. 152 del 1995), l'art. 16 della

legge n. 689 del 1981 ha valore di norma di principio, suscettibile

di vincolare il legislatore regionale, nella parte in cui statuisce

che le sanzioni amministrative possono essere estinte mediante il

pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della

sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole,

al doppio del minimo della sanzione edittale, ricavato, se la

disposizione sanzionatoria non lo indica espressamente, dal "minimo

desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di

sanzione applicata";

che, ad avviso del giudice a quo da ciò discende che, pur in

assenza di un minimo specificamente sanzionato, la Regione non può

sottrarre, a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta, la

possibilità di ottemperare al proprio obbligo scegliendo la "misura

più favorevole" tra quelle indicate dal predetto art. 16 della legge

n. 689 del 1981;

che, alla luce di quanto detto, il rimettente ritiene non

manifestamente infondata la sollevata questione, anche in ragione

della "somiglianza di contenuto" tra la disposizione denunciata e

l'art. 6 della legge della Regione Abruzzo n. 47 del 1984, sul quale

la Corte costituzionale si è pronunziata con la menzionata sentenza

n. 152 del 1995;

che si è costituita in giudizio la Regione Toscana,

concludendo per l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza

della questione;

che la disposizione dell'art. 7 della legge della Regione

Toscana n. 85 del 1993 è stata denunciata anche dal pretore di

Firenze, con ordinanza del 15 febbraio del 1999 (pervenuta alla Corte

il 30 giugno 2000);

che il rimettente nel richiamare il consolidato orientamento

della Cassazione, secondo il quale il minimo della sanzione edittale

cui fa riferimento l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, al fine di

consentire il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria per

la commissione di illeciti amministrativi, ove non sia previsto nella

disposizione sanzionatoria speciale, va individuato in quello fissato

in via generale dall'art. 10 della legge n. 689 del 1981 o

dall'art. 26 del codice penale, a seconda che si tratti,

rispettivamente, di sanzioni originariamente amministrative o di

sanzioni amministrative per reati depenalizzati ritiene che la

disposizione denunciata, secondo quanto è dato evincere anche dalle

sentenze della Corte costituzionale n. 152 del 1995 e n. 187 del

1996, si ponga in contrasto con il già citato art. 16 della legge

n. 689 del 1981 e, conseguentemente, con l'art. 117 della

Costituzione;

che pure in questo giudizio si è costituita la Regione

Toscana, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, in prossimità dell'udienza, la Regione stessa ha

depositato, in entrambi i giudizi, memorie difensive dello stesso

tenore, nelle quali, richiamando la più recente giurisprudenza della

Cassazione, osserva che il rimettente non ha tenuto conto della

modifica legislativa dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981,

operata dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,

allo scopo di impedire che per effetto della interpretazione

giurisprudenziale, secondo la quale, in mancanza di un minimo

edittale, quest'ultimo deve ritenersi quello di lire 4.000 la

sanzione perda ogni efficacia dissuasiva.

Considerato che le ordinanze sollevano analoghe questioni di

costituzionalità, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un'unica pronuncia;

che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è stato modificato

dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

(Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento

nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre

1997, n. 433), il quale ha ammesso il pagamento in misura ridotta

"pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la

violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il

minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo";

che i rimettenti, tralasciando di formulare qualsiasi

valutazione in merito all'influenza che potrebbe avere, sulla

definizione del giudizio principale, l'accennata modifica

legislativa, non hanno assolto all'obbligo di dare congrua ed

esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo

vigente in materia, in ordine alla rilevanza della prospettata

questione;

che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un

riscontro interpretativo da parte di questa Corte, costituisce motivo

di manifesta inammissibilità della questione (ordinanza n. 452 del

2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione

Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie), sollevata, con riferimento

all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dalla Corte

di cassazione e dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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