Art. 1 — Emissione di assegno senza autorizzazione

Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17020/2026

    30 maggio 2026

    Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione assume il rischio che, al momento del successivo completamento e dell'incasso, sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari alla regolare negoziazione del titolo, inclusi la provvista e l'autorizzazione a operare sul conto corrente di traenza; per l'effetto, ove tale autorizzazione manchi al momento dell'utilizzazione, risponde dell'illecito previsto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990, nel testo ratione temporis applicabile.

    Art. 1

    Rassegna di maggio 2026, p. 125 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13764/2026

    12 maggio 2026
    • Titoli di credito

    In tema di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, la mancata comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, previsto dall'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990, non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2 della medesima legge (emissione di assegno senza provvista), ma è presupposto necessario ai fini della successiva violazione di cui all'art. 1 della stessa legge (emissione di assegno senza autorizzazione).

    Art. 1 · Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 9 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

    Rassegna di maggio 2026, p. 80 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/2002

    Parametro
    10 aprile 2002

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giu…

    Art. 22-bis Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1990 al 15 gennaio 2000. 7 parole tolte, 74 parole aggiunte.

Chiunque emette un assegno bancario aggiunto: o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la tolto: reclusione da tre mesi a un anno aggiunto: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art1 · fonte del testo

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