Art. 686 c.p. — Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

[1]Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila)). 141

[2]((Alla stessa sanzione)) soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

[3]((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

[4]Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

141

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1994 al 15 gennaio 2000. 15 parole tolte, 96 parole aggiunte in 4 capoversi.

… o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con tolto: l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila.

Alla stessa tolto: pena aggiunto: sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o drogheaggiunto: .

aggiunto: E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

aggiunto: Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art686 · fonte del testo

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