Art. 498 c.p. — Usurpazione di titoli o di onori

[1]((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi)) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

[2]Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

[3]Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 89/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di Alba, senza riferimento a pa…

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 57 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 28 febbraio 2006. 7 parole aggiunte.

Chiunqueaggiunto: , fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art498 · fonte del testo

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