Corte costituzionale

Sentenza n. 250/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 58, 59, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 65 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili

urbani) promossi con le ordinanze emesse il 10 novembre 1980 dal

Pretore di Gorizia, il 15 gennaio 1981 dal Pretore di Voltri, il 2

febbraio 1981 dal Giudice conciliatore di Milano, il 30 gennaio 1981

dal Pretore di Rieti, il 16 luglio 1981 dal Pretore di Milano, il 16

febbraio 1982 dal Tribunale di Milano, il 26 novembre 1981 dal Pretore

di Milano e il 15 giugno 1982 dal Giudice conciliatore di Ferrara,

rispettivamente iscritte al n. 912 del registro ordinanze 1980, ai nn.

143, 211 e 309 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 237, 377, 608 e

755 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 70, 151, 207 e 262 del 1981, nn. 262 e 317 del

1982 e nn. 39 e 88 del 1983.

Visti l'atto di costituzione di Leardi Leardo e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile in cui Barnaba Maria Rosa,

proprietaria di un appartamento d'abitazione dato in locazione a Leardi

Leardo con contratto in corso al momento di entrata in vigore della l.

n. 392 del 1978 e non soggetto a proroga, chiedeva al conduttore il

rilascio dell'appartamento affermando la necessità di disporne per

abitazione propria ed offrendo in cambio altro immobile idoneo, il

Pretore di Gorizia, con ordinanza del 10 novembre 1980 (in G. U. n. 70

dell'11 marzo 1981; reg. ord. n. 912 del 1980), sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 58, 59 n. 2 e 65 l. cit., in

riferimento all'art. 3 Cost. Dubitava il Pretore che il combinato

disposto dei detti articoli, escludendo nei contratti non soggetti a

proroga la potestà di recesso del locatore che avesse offerto al

conduttore altra abitazione idonea, attuasse un'ingiustificata

discriminazione rispetto ai locatori con contratto soggetto a proroga,

vale a dire con conduttore meno abbiente e perciò non meno bisognoso

di tutela.

2. - Le stesse questioni - o analoghe in quanto sempre riferite

all'art. 3 Cost. - venivano sollevate dal Pretore di Voltri con

ordinanza del 15 gennaio 1981 (in G. U. del 3 giugno 1981; reg. ord.

n. 143 del 1981) emessa in causa Sacchi Marilena contro Colombi

Giovanni; dal Pretore di Rieti con ordinanza del 30 gennaio 1981 (in G.

U. n. 262 del 23 settembre 1981; reg. ord. n. 309 del 1981), emessa

nel procedimento civile vertente tra Cellurale Michele, locatore, e

Dall'Orso Onelio, conduttore, nella quale la questione di legittimità

costituzionale aveva per oggetto il combinato disposto degli artt. 58,

59 n. 3 e 65 l. cit. che, per le locazioni non soggette a proroga, a

differenza di quelle prorogate, esclude la potestà di recesso del

locatore per indispensabili lavori di restauro dell'immobile locato o

perché il conduttore dispone di altra abitazione; dal Conciliatore di

Milano con ordinanza del 2 febbraio 1981 (in G. U. n. 207 del 29 luglio

1981; reg. ord. n. 211 del 1981), emessa nel procedimento civile

vertente tra Zanotta Attilio, locatore, e Grasso Giacomo, conduttore.

Qui il magistrato rimettente dubitava della legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 6 e 8, 65 l. n. 392 del

1978, il quale nei contratti non soggetti a proroga, a differenza di

quelli prorogati, non attribuisce al locatore il diritto di recesso

neppure se il conduttore disponga di altro alloggio proprio ovvero non

occupi continuativamente l'immobile locato; dal Pretore di Milano con

ordinanza del 16 luglio 1981 (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982;

reg. ord. n. 237 del 1982) emessa in causa Possomato Vittorio contro

Cerruti Alfredo; dal Tribunale di Milano con ordinanza del 16 febbraio

1982 (in G. U. n. 317 del 27 novembre 1982; reg. ord. n. 377 del 1982)

in causa Giordano Serafina contro Baccaro Leonardo: in questi ultimi

due provvedimenti i giudici rimettenti dubitavano che le norme

impugnate dessero luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento

non solo tra locatori ma anche tra conduttori; dal Pretore di Milano

con ordinanza del 26 novembre 1981 (in G. U. n. 39 del 9 febbraio 1983;

reg. ord. n. 608 del 1982) emessa nella causa tra la società

Immobiliare Greppiana e Mancuso Matteo, nella quale veniva però

impugnato il n. 8 dell'art. 59 (non occupazione continuativa

dell'immobile da parte del conduttore senza giustificato motivo); dal

Conciliatore di Ferrara con ordinanza del 15 giugno 1982 (in G. U. n.

88 del 30 marzo 1983; reg. ord. n. 755 del 1982) emessa nel

procedimento tra Michelini Ermes e Folegani Walter e nella quale l'art.

59 cit. veniva impugnato in tutte le disposizioni contenute dal n. 2 al

n. 8.

3. - Nella causa relativa all'ordinanza n. 912 del 1980 si

costituiva la parte privata Leardi Leardo, che eccepiva anzitutto la

irrilevanza della questione nel giudizio a quo, in cui egli asseriva

trattarsi di contratto rinnovato dopo l'entrata in vigore della legge

n. 392 del 1978 e perciò non soggetto alla disciplina transitoria di

cui agli artt. 58-66. Il Leardi affermava comunque la non fondatezza

della questione stessa poiché il differente trattamento, nella detta

disciplina transitoria, tra contratti soggetti e contratti non soggetti

a proroga non era giustificato - come già stabilito dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 22 del 1980 - quando si trattasse della

necessità del locatore (art. 59 n. 1), ma era giustificato quando si

trattasse della mera volontà del medesimo di recedere dal contratto,

come nel caso dell'art. 59 n. 2.

La stessa ragione di non fondatezza della questione veniva addotta

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, intervenuta in

tutte le cause suddette, osservava anche che la disciplina transitoria

della legge n. 392 del 1978 trattava nel complesso in modo più

favorevole gli inquilini "prorogati", rispetto a quelli "non

prorogati", ciò che giustificava poi un trattamento più sfavorevole

per i primi nei casi previsti dall'art. 59. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della Corte

questioni analoghe o connesse; pertanto i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Si deve preliminarmente osservare che l'ordinanza di

rimessione del Conciliatore di Ferrara ha completamente omesso il

giudizio sulla rilevanza delle sollevate questioni, in quanto essa non

contiene alcun riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio e non

specifica quale ipotesi, tra quelle previste nell'art. 59 dal n. 2 al

n. 8, ricorra nel caso concreto. Pertanto, non essendo stato osservato

il disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, le questioni sollevate

con il predetto provvedimento debbono essere dichiarate inammissibili.

3. - Rileva quindi la Corte che con le residue ordinanze i giudici

a quibus dubitano, com'è specificato nella superiore narrativa, della

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59

nn. 2, 3, 6 e 8 nonché dell'art. 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, secondo

il quale il locatore può esercitare il diritto di recesso per le varie

cause previste dai nn. 2, 3, 6 e 8 del richiamato art. 59 se trattasi

di contratti già prorogati nel momento di entrata in vigore della

stessa legge n. 392 del 1978 (art. 58), mentre il recesso non è

consentito per i contratti non soggetti a proroga a norma delle leggi

anteriori, ma la cui efficacia viene pur sempre autoritativamente

protratta dal citato art. 65.

Si tratta - rilevano le ordinanze di rimessione - di una mera

differenza terminologica tra le suddette categorie di contratti, ma la

situazione è sostanzialmente analoga nei due casi, essendovi in

entrambi un intervento normativo che protrae coattivamente il rapporto

locatizio, sicché non è giustificata la diversa disciplina prevista

dalla legge in tema di recesso del locatore, che viene ammesso nel

primo caso mentre viene escluso nel secondo.

Le stesse ordinanze ricordano che questa Corte, proprio sul

presupposto della sostanziale identità delle due ricordate categorie,

con sentenza 22 febbraio 1980 n. 22 ha dichiarato l'illegittimità

della stessa previsione normativa relativamente al recesso per

necessità del locatore (art. 59, n. 1) ed aggiungono che la medesima

ratio ricorre rispetto alle altre cause di recesso previste nell'art.

59 nn. 2, 3, 6 e 8: perciò esse impugnano, deducendo una

ingiustificata diversità di trattamento, lo stesso articolo in ordine

alle cause ora indicate.

3. - La parte costituita in giudizio Leardo Leardi ha dedotto

l'inammissibilità per irrilevanza della questione sollevata nel

giudizio principale che la riguarda in quanto, a suo dire, il giudice a

quo avrebbe errato nel ritenere che il contratto di locazione, su cui

l'avversario fonda la sua pretesa, sia compreso nella categoria

prevista dall'art. 65 l. n. 322 del 1978. Ma la qualificazione del

rapporto giuridico dedotto rientra fra i compiti esclusivi del giudice

rimettente e come tale non risulta sindacabile in questa sede.

4. - Passando al merito, è opportuno premettere che la ricordata

sent. n. 22 del 1980 -, che ha preso in considerazione soltanto il caso

dedotto della necessità del locatore ex n. 1 dell'art. 59 - concerne

tutti i contratti non soggetti a proroga e non soltanto quelli relativi

a conduttori con reddito superiore a otto milioni di lire. Qualche

sporadico dubbio, che al riguardo è stato avanzato, non sembra avere

ragione d'essere in presenza di un inequivocabile dispositivo, al

quale, com'è noto, bisogna fare riferimento per stabilire la portata

della pronunzia di illegittimità costituzionale. Con esso, infatti, la

Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 legge sull'equo canone 27 luglio

1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per

necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio

1978 e non soggetti a proroga".

Peraltro il riportato dispositivo è del tutto coerente con la

motivazione, in quanto da essa risulta chiaramente che la ratio

decidendi concerne l'intera categoria dei contratti non soggetti a

proroga e non soltanto le locazioni con conduttori aventi un reddito

superiore a otto milioni.

È ben vero che nella indicata motivazione vengono più volte

richiamate tali locazioni, ma ciò dipende dal fatto che le ordinanze

di rimessione si riferivano soltanto ad esse, mentre la effettiva ratio

decidendi risiede nella considerazione che, in presenza di una

protrazione autoritativa del rapporto locatizio, comunque denominata e

articolata, non sono consentite, stante la sostanziale identità delle

situazioni, discipline differenziate rispetto al potere di recesso da

parte del locatore. Il che, in particolare, viene esplicitamente

espresso nella parte finale e conclusiva della stessa motivazione, ove

è detto che "il recesso deve trovare applicazione necessaria nei

rapporti in corso in virtù di una protrazione imposta

autoritativamente dalle leggi, restandone esclusi soltanto quelli

pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti".

5. - Ora, la Corte ritiene di dover confermare la sua precedente

pronuncia, per cui non è possibile distinguere tra i vari casi di

contratti non soggetti a proroga (di cui le ordinanze di rimessione

deducono tre ipotesi e cioè, oltre quella relativa al reddito del

conduttore superiore agli otto milioni, anche l'altra concernente la

scadenza convenzionale successiva al 30 luglio 1978 e quella, ritenuta

dal giudice a quo, ex art. 1 l. n. 351 del 1974), ponendosi egualmente

il problema per l'intera categoria, la quale, ai fini che qui vengono

in rilievo, si presenta con indubbio carattere unitario. Tale problema,

pertanto, deve essere analogamente risolto nel senso che la coattiva

protrazione del rapporto, imposta per disposizione di legge al di là

del termine stabilito dalle parti, non consenta una diversità di

disciplina: altrimenti risulterebbe violato il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. perché a situazioni

ontologicamente identiche corrisponderebbe un trattamento

differenziato, che chiaramente si porrebbe in contrasto con il

ricordato principio.

6. - Ciò posto, osserva la Corte che, nel solco di quanto deciso

con la più volte ricordata sent. n. 22 del 1980 per il recesso ex art.

59 n. 1, deve ritenersi illegittima la (tacita) esclusione delle altre

cause di recesso previste dai nn. 2, 3, 6 e 8 dello stesso art. 59.

È ben vero che nelle previsioni contenute nei suddetti numeri

dell'art. 59 sono presi in considerazione dal legislatore interessi di

varia natura, ma la rilevata eterogeneità non ha qui alcuna incidenza

perché, se le varie cause suindicate, pur - ripetesi - nella loro

varietà, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a

giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti,

non è consentito poi negare la loro operatività per le locazioni che

hanno una caratteristica fondamentale comune, consistente nella

protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge.

Una disciplina discriminatrice, come quella denunziata, viola

apertamente il principio di eguaglianza e pertanto le sollevate

questioni risultano fondate.

In conseguenza della decisione adottata va anche dichiarata, ex

art. 27 l. n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del residuo

disposto dell'art. 59 ossia quello contenuto nei nn. 4, 5 e 7 di detta

norma, non essendone possibile, per evidenti ragioni logico -

giuridiche, l'ulteriore persistenza nell'ordinamento. Con la pronuncia

di illegittimità di tutte le disposizioni previste nei nn. da 2 a 8

del cit. art. 59 la normativa viene a ricomporsi armonicamente,

risultando in tal modo i contratti di cui all'art. 58 e quelli di cui

all'art. 65 egualmente disciplinati ai fini del recesso del locatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Conciliatore di Ferrara con l'ordinanza 15

giugno 1982 indicata in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della legge 27 luglio

1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del

locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai

contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a

proroga;

3) dichiara, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87,

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58,

59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella

parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi

indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data

del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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