Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma

quarto, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), in relazione all'art. 1 del

decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298 (Provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal Giudice

conciliatore di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Spadola

Giuseppe e La Licata Enzo, iscritta al n. 1069 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel procedimento per la determinazione dell'equo canone di un

appartamento locato ad uso di abitazione, il Conciliatore di Ragusa,

con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980, ha sollevato, su istanza di

parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 65, comma quarto, della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in

relazione all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298,

convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli

immobili urbani), nella parte in cui, ai fini della soggezione a

proroga legale del contratto, viene indicato il reddito massimo (otto

milioni) del conduttore: a) senza tener conto del numero delle

persone a carico del conduttore; b) senza prevedere un adeguamento

del livello di reddito in correlazione al mutamento del costo della

vita.

Ha osservato il giudice a quo che, pur essendo la domanda diretta

alla determinazione dell'equo canone, è tuttavia necessario

accertare se la locazione sia soggetta o meno a proroga legale, alla

stregua dell'ultimo provvedimento di proroga, dal momento che

l'applicazione dell'equo canone, ai sensi della legge n. 392/1978, è

diversa nelle due suddette ipotesi, regolate rispettivamente dagli

artt. 62 e 65.

Ciò premesso in punto di rilevanza, la normativa impugnata è

ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza

della questione, alla stregua dei princìpi affermati dalla Corte

costituzionale con la sent. n. 132/1980. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 65, comma quarto, della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), concernente le modalità di applicazione dell'equo canone

alle locazioni abitative non soggette a proroga, in relazione

all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298,

convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti

sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli

immobili urbani), nella parte in cui quest'ultima disposizione

stabilisce che "per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la

proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con

conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto

non superiore ad otto milioni di lire".

Secondo il giudice a quo la normativa impugnata sarebbe lesiva del

cennato precetto costituzionale in quanto:

a) non tiene conto del numero dei componenti la famiglia del

conduttore;

b) non prevede un adeguamento del livello del reddito utile per

fruire della proroga in correlazione al mutamento del costo della

vita.

2. - Questa Corte, con la sent. n. 132 del 1980, ha già

dichiarato non fondate identiche censure rivolte a norme sulla

proroga delle locazioni diverse da quella oggi impugnata, ma aventi

finalità e contenuto sostanzialmente eguali, e precisamente a varie

norme che, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 392

del 1978, subordinavano il diritto alla proroga legale del contratto

alla titolarità, da parte del conduttore, di un reddito complessivo

netto non superiore a determinati livelli (art. 1, decreto-legge 25

giugno 1975, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 31

luglio 1975, n. 363, che fissa il limite di Lire 4.000.000; art. 1,

decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito, con

modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 28, che eleva il

limite a Lire 5.500.000; art. 1, comma secondo, decreto-legge 17

giugno 1977, n. 326, convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1977, n. 510, che porta il limite a Lire 8.000.000; art. 1,

comma secondo, decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con

modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 ed art. 1, comma

secondo, decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge

24 maggio 1978, n. 220, che tengono fermo il suddetto limite di

reddito, confermato anche dall'art. 1, comma secondo, del

decreto-legge n. 298 del 1978 oggi impugnato che costituisce l'ultimo

dei provvedimenti di proroga antecedenti la legge n. 392 del 1978).

3. - In particolare, circa l'omessa considerazione della

composizione del nucleo familiare del conduttore, la sent. n. 132 del

1980 ha osservato che, nell'ambito del regime vincolistico delle

locazioni, ai fini dell'individuazione dei conduttori meritevoli di

essere ammessi al beneficio della proroga legale in ragione delle

loro modeste condizioni economiche, correttamente il legislatore,

nella sua discrezionalità, ha fatto ricorso, quale indice di

differenziazione, al requisito del reddito annuo del conduttore.

In tal modo, infatti, l'attribuzione, o no, della proroga legale,

è stata fatta dipendere da un dato obbiettivo di facile accertamento

(il reddito percepito), atto a rendere agevole e sollecita la

definizione delle relative controversie, così perseguendosi

apprezzabili esigenze di semplicità e di speditezza; esigenze che,

invece, sarebbero state sacrificate, laddove si fosse conferito

rilievo al dato soggettivo degli oneri gravanti sul conduttore per il

sostentamento proprio e dei suoi più o meno numerosi familiari.

Tali considerazioni si attagliano perfettamente al caso in esame -

in ragione della già rilevata sostanziale identità tra la

disciplina racchiusa nella normativa impugnata e quella dettata dalle

norme oggetto di esame da parte della sentenza n. 132 del 1980 -

sicché la questione sub a) va dichiarata non fondata.

4. - Quanto alla omessa previsione di un meccanismo di

indicizzazione del livello del reddito utile ai fini del godimento

della proroga legale, la stessa sent. n. 132 del 1980, dopo aver

rilevato che, in materia, il legislatore non ha ignorato il fenomeno

della svalutazione monetaria (dal momento che l'entità del reddito

è stata progressivamente aumentata dai vari provvedimenti di vincolo

che si sono succeduti nel tempo), ha ritenuto che l'introduzione nel

singolo provvedimento di proroga (nella specie: decreto-legge n. 326

del 1977, che concedeva una proroga di quattro mesi) di un sistema di

adeguamento automatico costituisce l'oggetto di un potere di scelta

discrezionale (nell' an e nel quomodo) riservato al legislatore,

osservando che il mancato esercizio del detto potere non appariva,

nel caso esaminato, irrazionale.

Alla stregua di tale orientamento, deve ravvisarsi nella normativa

ora impugnata l'uso di un potere discrezionale del legislatore, e

deve ritenersi - tanto più in quanto il decreto-legge n. 298 del

1978 ha concesso una proroga di un solo mese, sicché in tale

ristretto spazio temporale non avrebbe neppure avuto modo di operare

un meccanismo di adeguamento - che il potere discrezionale non è

stato esercitato irrazionalmente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 65, comma quarto, della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in relazione

all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito in

legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani),

questioni sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice

conciliatore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: CORASANITI

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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