Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1980

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978

dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Cioffi

Angelina e Linguiti Carmine, iscritta al n. 62 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del

28 marzo 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Savastano Salvatore, proprietario dell'appartamento, sito in

Salerno alla via Michelangelo Testa n. 29, int. 18, lo concesse in

locazione ad esclusivo uso di abitazione a Linguiti Carmine mediante

contratto, stipulato il 25 agosto 1969, per la durata di un anno a

decorrere dal 1 settembre successivo sino al 31 agosto 1970,

rinnovabile tacitamente di anno in anno sempreché almeno quattro mesi

prima non fosse intimata disdetta da una delle parti per mezzo di

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Cioffi Angelina, cui la vedova ed erede testamentaria del

Savastano, Pincetti Nervi Savina, ebbe a donare, giusta atto pubblico 7

dicembre 1976 per notaio Pisani di Salerno, l'appartamento, mediante

atto, notificato il 12 aprile 1976 e preceduto da disdetta per lettera

R.R. n. 3231 del 22 marzo 1977, intimò licenza per finita locazione al

Linguiti, che citò a comparire per l'udienza del 10 maggio 1977 avanti

il locale pretore, assumendo non ricorrere gli estremi della proroga

legale per fruire l'inquilino di un reddito complessivo netto di oltre

sette milioni, e chiedendo gradatamente convalidarsi la licenza in caso

di mancata comparizione o di mancata opposizione e, nell'ipotesi di

opposizione, ordinare il rilascio dell'immobile.

Si costituì il Linguiti, eccependo, nella comparsa di risposta 10

maggio 1977, che la Cioffi non aveva dato la prova di essere

proprietaria dell'appartamento né della consistenza del reddito di

esso Linguiti, e opponendo la intempestività della disdetta.

Nel corso del giudizio di merito, nel quale le parti scambiarono

comparse conclusionali, sopravvenne la legge 27 luglio 1978, n. 392, il

cui art. 65 dispone nel secondo comma che ai contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso di abitazione, per i quali è in corso, al

tempo della sua entrata in vigore, procedimento di convalida di licenza

o di sfratto per finita locazione, si applica il primo comma dello

stesso art. 65, che così statuisce: "le disposizioni degli artt. 1 e

3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per

la durata prevista dall'art. 1, il tempo già trascorso dall'inizio

della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla

data di esso".

A seguito di che, l'adito pretore, dopo aver constatato la

infondatezza delle eccezioni del Linguiti che avrebbe giustificato

l'accoglimento della seconda domanda della Cioffi, ha sollevato

d'ufficio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1978, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, della legge

392/1978, nella parte in cui estende la applicabilità del primo comma

a contratti per i quali alla data di entrata in vigore della legge è

in corso procedimento di convalida per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Notificata e comunicata nei modi di legge, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1979 (n. 62 reg. ord. 1979) detta

ordinanza, avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita mentre

ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 17 aprile 1979 concludendo per l'infondatezza della

proposta questione; conclusione, in cui l'Avvocatura generale dello

Stato ha insistito nel corso della pubblica udienza del 7 novembre

1979, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

1. - Premesso che l'art. 65, comma secondo, facendo parola di

procedimenti per convalida di licenza o di sfratto in corso, intendeva

riferirsi al giudizio di merito consecutivo alla opposizione

dell'intimato, e, se non vuole essere duplicato del primo comma, va

interpretato nel senso che si riferisca anche ai contratti per i quali

è in corso procedimento per convalida di sfratto per finita locazione,

rileva il pretore che a fronte della ulteriore protrazione dei

contratti cessati de iure al momento della entrata in vigore della

legge ma ancora sub iudice non è stata prevista per la medesima durata

la sospensione dei provvedimenti di rilascio divenuti definitivi prima

del 30 luglio 1978, e ne inferisce che sarebbero stati notevolmente

avvantaggiati i conduttori i quali avessero spiegato, anche

pretestuosamente, opposizione alla domanda del locatore rendendo così

inevitabile l'instaurazione del giudizio di merito. Donde la

discriminazione tra identiche posizioni sostanziali sulla base di

diverse iniziative processuali, che sarebbe, sempre a giudizio del

pretore, ingiusta vuoi perché il processo non è fonte autonoma di

beni, vuoi perché sarebbe addossato alla categoria dei locatori

l'indugio nella emanazione delle leggi.

Dal suo canto, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse

della intervenuta Presidenza, accoglie l'interpretazione delle norme

impugnate, prospettata dal pretore, del quale non condivide, per

contro, il sospetto d'incostituzionalità sul riflesso che la lite

pendente e la lite definita integrano situazioni diverse, la cui

diversa disciplina positiva non offende il principio di uguaglianza, a

nulla rilevando che la pendenza della lite sia provocata dalla

lungaggine dei civili dibattimenti e, persino, dall'abuso del diritto

di difesa.

2. - Questa Corte non può discendere all'esame della questione di

costituzionalità, sollevata d'ufficio dal pretore di Salerno, perché

non condivide l'interpretazione del secondo comma dell'art. 65 recepita

dal giudice di merito ed accolta anche dall'Avvocatura.

La fase sommaria del procedimento di convalida per finita locazione

che lo distingue dal giudizio a cognizione ordinaria, che può seguire

o essere, addirittura, instaurato in guisa autonoma, può concludersi

con ordinanza di convalida in caso di mancata comparizione o di mancata

opposizione del convenuto (art. 663 c.p.c.) o con ordinanza di

rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto non basate su prova

scritta (articolo 665), così come la fase sommaria del procedimento di

convalida di sfratto per morosità, al quale non si riferisce il

secondo comma dell'art. 65, può concludersi in caso di mancata

comparizione o di mancate eccezioni del convenuto, cui si accompagni

l'attestazione, da parte del locatore in giudizio, della persistenza

della morosità, con ordinanza di convalida (art. 665) o con i

provvedimenti, indicati nell'art. 666, in caso di contestazione da

parte dell'intimato dell'ammontare dei canoni pretesi dal locatore.

Per modo che, ove le concrete vicende descritte nei richiamati

artt. 663 e 665 non si verifichino, dispone testualmente l'art. 667

c.p.c. che il giudizio prosegue per la decisione di merito avanti il

conciliatore e il pretore se sono competenti a conoscere del merito

ovvero avanti il giudice competente nel merito, avanti il quale il

giudice adito rimette le parti.

Tale essendo il sistema previsto negli artt. 661 a 667 del codice,

ad interpretare in diverso senso il quale non giovano i lavori

preparatori dell'art. 65, comma secondo, dappoiché la legge, una volta

emanata, assume una sua obiettività evidenziata dal sistema normativo

nel quale si inserisce, il secondo comma dell'art. 65 riesce

applicabile nei soli casi in cui la legge 392/1978 sia entrata in

vigore nel tempo intermedio tra la intimazione della licenza per finita

locazione e le ordinanze di convalida della licenza per mancata

comparizione o per mancata opposizione dell'intimato ovvero la

ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato non

fondate su prova scritta.

3. - Non rientra nei compiti della Corte verificare se il pretore

di Salerno potesse pronunciare ordinanza di rilascio con riserva delle

eccezioni dell'intimato non fondate su prova scritta prima della

entrata in vigore della legge; quel che in questa sede interessa

constatare, si è che la legge 392/1978 è entrata in vigore dopo che

si erano svolte l'udienza di comparizione (10 maggio 1977), due udienze

istruttorie (23 novembre 1977, 4 luglio 1978), nel corso delle quali

erano stati esibiti documenti, una udienza di precisazione delle

conclusioni (15 febbraio 1978), due udienze di spedizione per sentenza

(2 maggio e 9 luglio 1978), successivamente alle quali e al preliminare

scambio di comparse conclusionali e alla data di entrata in vigore

della legge si è alla fine svolta l'udienza di spedizione per sentenza

(3 novembre 1978), a seguito della quale il pretore ha sollevato

d'ufficio la questione di costituzionalità non senza constatare nella

stessa ordinanza di rimessione la infondatezza delle eccezioni

dell'intimato, dopoché le parti avevano posto in essere attività

istruttorie e assertive che evadono dalle sommarietà del procedimento

di convalida e invadono l'ordinario giudizio di merito.

La inammissibilità della questione, dunque, esonera la Corte dal

ricercare il senso della formulazione contenuta nel primo comma

dell'art. 65: "contratti in corso al momento dell'entrata in vigore

della presente legge e non soggetti a proroga legale".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 65, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Salerno con

la ordinanza menzionata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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