Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 778/1977

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili

urbani) convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n.

928, e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle

locazioni di immobili urbani) promosso con l'ordinanza emessa il 20

novembre 1979 dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente

tra Faggioni Giovanni e Tripaldi Nicola, iscritta al n. 69 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 11 Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione 11 aprile 1978, Giovanni Faggioni, proprietario di

un appartamento in Genova - Pegli, tenuto in locazione da Nicola

Tripaldi, premesso che quest'ultimo, essendo titolare di un reddito

che la dichiarazione IRPEF per il 1975 aveva dimostrato superiore a

lire 9.000.000, non aveva diritto alla proroga di legge, lo conveniva

davanti al pretore di Voltri per sentirsi convalidare la licenza per

finita locazione, che intimava per il 1 agosto 1978 (data di scadenza

del contratto), e ordinare di conseguenza il rilascio dello stabile.

Costituitosi in giudizio, il convenuto (a quanto risulta dagli atti)

eccepiva in via preliminare, in relazione agli artt. 3, 41, terzo

comma, e 47 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della

norma (invocata dall'attore per escludere la proroga della locazione)

dell'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928,

"nella parte in cui non tiene conto del numero dei componenti la

famiglia del conduttore e dell'eventuale aumento del costo della vita

durante il corso della proroga e della procedura intesa a denegarla".

All'atto della precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15

marzo 1979, di fronte alla richiesta dell'attore (formulata in seguito

alla sopravvenuta legge sull'equo canone) di dichiarazione della

"risoluzione del contratto per finita locazione per la scadenza di cui

all'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e precisamente per il

1 agosto 1981", il convenuto, nel confermare la eccezione di

incostituzionalità già sollevata, eccepiva "per gli stessi motivi,

la incostituzionalità della norma recata dall'art. 65 della legge n.

392".

Il pretore, ritenuto che la eccezione di illegittimità

costituzionale, oltre che rilevante, fosse non manifestamente

infondata, anche se in riferimento al solo art. 3 della Costituzione,

con ordinanza emessa il 20 novembre 1979, sospeso il giudizio,

disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

affinché volesse dichiarare "se, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, esista illegittimità costituzionale delle norme di cui

all'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928 e 65

della legge 27 luglio 1978, n. 392".

Nel motivare il provvedimento di rimessione, il pretore di Voltri

osserva, in punto di rilevanza, che "non essendo contestato il livello

di reddito del convenuto, le norme regolatrici della fattispecie

dedotta in giudizio sono quelle delle quali si assume il contrasto con

talune norme della Costituzione".

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva

che "in assenza della valutazione dei parametri sussidiari della

composizione del nucleo familiare del conduttore e dell'evoluzione del

costo della vita in corso di proroga e in corso di causa, il contrasto

fra le norme impugnate e l'art. 3 della Costituzione per violazione

della condizione di eguaglianza di fronte alla legge per disparità di

condizioni dei conduttori non apprezzabili in giudizio per la non

rilevanza dei mentovati parametri, è ipotizzabile".

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e

pubblicazione della ordinanza di rinvio, nessuna delle parti del

giudizio di provenienza si è costituita innanzi alla Corte, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La Corte

pertanto è stata convocata in camera di consiglio, in applicazione

degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Voltri prospetta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre

1977, n. 928 (rectius, dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 28 ottobre

1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977,

n. 928), e dell'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per aver

statuito in tema di proroga dei contratti di locazione di immobili

urbani adibiti ad uso di abitazione, tenendo conto del solo reddito

del conduttore, senza la concomitante valutazione dei parametri

sussidiari della composizione del suo nucleo familiare, e della

evoluzione del costo della vita in corso di proroga e di causa.

2. - Per quanto concerne l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 778 del

1977, convertito con modificazioni in legge n. 928 dello stesso anno,

va ricordato che la questione, sotto il profilo della parità di

trattamento di conduttori con familiari a carico e conduttori che, pur

fruendo dello stesso reddito, non abbiano famiglia, è stata già

dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 132 del

1980, in riferimento a varie norme di proroga succedutesi nel tempo,

tra cui anche quella ora denunciata dal giudice a quo.

Del pari non fondata è stata dichiarata con la richiamata sentenza

n. 132 del 1980 la questione sotto l'altro profilo, della incidenza

negata all'aumento del costo della vita ed alla svalutazione della

moneta, sulla determinazione del reddito del conduttore ai fini della

concessione o meno della proroga. Vero che, per tal verso, la norma

allora denunciata con varie ordinanze dallo stesso Pretore di Voltri,

era l'art. 1, comma 2, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo

modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510: ma

trattasi di norma testualmente identica a quella ora denunciata, e le

ragioni poste allora a base della pronuncia di questa Corte consentono

ora di pervenire pacificamente ad egual conclusione.

Pertanto, non essendo addotti argomenti atti ad indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 778 del 1977,

convertito con modificazioni in legge n. 928 del 1977, prospettata con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, va dichiarata

manifestamente infondata.

3. L'ordinanza di rimessione denuncia "per gli stessi motivi"

anche l'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Questa norma

disciplina in via transitoria l'applicazione della nuova normativa

sulle locazioni ai contratti, relativi ad immobili adibiti ad uso di

abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della legge (o per

i quali sia in corso procedimento per convalida di licenza o di

sfratto per finita locazione), limitando il suo ambito ai contratti

"non soggetti a proroga"; mentre, per quelli "soggetti a proroga"

secondo la preesistente legislazione, provvedono i precedenti articoli

da 58 a 64 della stessa legge.

Ma il denunciato art. 65 non fa verun riferimento al reddito del

conduttore, che, peraltro, non assume rilievo nemmeno nelle

disposizioni richiamate in detta norma, e comprese nella disciplina

apprestata in via ordinaria dalla stessa legge sull'"equo canone".

Né il giudice a quo chiarisce in quale senso i motivi addotti a

sostegno del prospettato dubbio sulla legittimità costituzionale

dell'altra norma denunciata (che disponeva la proroga limitatamente ai

contratti stipulati con conduttori aventi un reddito complessivo netto

non superiore ad otto milioni di lire) possano suffragare egual dubbio

per l'art. 65, sotto alcuno dei profili ricordati nel precedente

paragrafo.

Pertanto, la questione, relativamente all'art. 65 della legge 27

luglio 1978, n. 392, va dichiarata inammissibile, non avendo il

giudice a quo adeguatamente ottemperato al precetto dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive all'autorità

giurisdizionale remittente di precisare "i termini ed i motivi" posti

a base dell'ordinanza con cui la questione viene sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di

Voltri, dell'art. l, comma 2, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e

sublocazione degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in

legge 23 dicembre 1977, n. 928; questione già dichiarata non fondata

con la sentenza n. 132 del 1980;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con la stessa ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore

di Voltri, dell'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina

delle locazioni di immobili urbani).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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