Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,

della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 2 della legge 1°

agosto 1978, n. 436 (Norme integrative della legge 1 dicembre 1970,

n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e

dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con

ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dalla Corte di appello di Torino

nel procedimento civile vertente tra Nata Ida Angela e l'I.N.P.S.

iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Ida Angela Nata contro

l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla

morte del marito divorziato, la Corte di appello di Torino, con

ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato

dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il

diritto alla pensione di riversibilità alla titolarità di assegno

attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla

titolarità di assegno attribuito convenzionalmente".

La norma denunziata è ritenuta contrastante col principio di

ragionevolezza perché esclude, senza giustificato motivo, il

riconoscimento del beneficio nell'ipotesi in cui la prestazione

dell'assegno sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima

della sentenza di divorzio.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata alla stregua della valutazione della nuova disciplina

dell'art. 9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del

1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica

l'I.N.P.S. osserva che la questione è mal posta, perché presuppone

l'equiparabilità tra sentenza e convenzione, mentre solo la prima,

non la seconda, può fare stato nei confronti dell'Istituto, che è

terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n.

898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui

condiziona il diritto alla pensione di riversibilità alla

titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art.

5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito

convenzionalmente".

2. - La questione non è fondata.

Secondo l'art. 9 della legge sul divorzio, nel nuovo testo

sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto

dell'ex coniuge superstite alla pensione di riversibilità non è la

continuazione, mutato debitore, del diritto all'assegno di divorzio

precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo

di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui

elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge

defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio,

titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile

disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5) non richiedono alcuna

valutazione da parte del giudice. In tale fattispecie l'elemento

della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è

surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non

l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti,

attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della

decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei

rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della pensione

di riversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge

superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era

titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n.

777/1988).

Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento

del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe

condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5

della legge n. 898 - ammette l'alternativa dell'attuazione mediante

un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai

rapporti tra le parti, mentre nessuna rilevanza la convenzione

privata può avere nei confronti dell'I.N.P.S. (terzo) ai fini

dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla

pensione di riversibilità prevista dall'art. 9.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato

dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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