Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3,

della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo,

dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con

ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Trento

nel procedimento civile vertente tra Clara Faceni e Luigia Marchesini

ed altro, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 nel corso di un giudizio

promosso per la determinazione della quota della pensione di

reversibilità da attribuire al coniuge divorziato, al quale il

titolare della pensione deceduto era obbligato a somministrare un

assegno, la Corte d'appello di Trento ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n.

898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo

sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74

(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio).

La disposizione denunciata prevede che una quota della pensione e

degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i

requisiti per la pensione di reversibilità, è attribuita dal

tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al

coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e

che sia titolare dell'assegno previsto dall'art. 5 della stessa legge

n. 898 del 1970.

La Corte d'appello ritiene di doversi attenere alla

interpretazione, che condivide, data a questa disposizione dalla

Corte di cassazione a sezioni unite, la quale, risolvendo un

contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che la ripartizione del

trattamento pensionistico di reversibilità tra il coniuge

divorziato, titolare dell'assegno, ed il coniuge superstite, che

abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere

effettuata esclusivamente in proporzione alla durata legale dei

rispettivi matrimoni, senza che possa essere adottato alcun altro

elemento di valutazione, neppure in funzione meramente correttiva del

risultato matematico conseguito.

Tuttavia, ad avviso del giudice rimettente, questa interpretazione

non consentirebbe di tenere conto delle esigenze del soggetto

economicamente più debole, il quale potrebbe vedersi privato di ogni

concreta tutela a causa dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota

rilevante della pensione di reversibilità, anche quando quest'ultimo

non abbia esigenze di mantenimento paragonabili a quelle del coniuge

superstite.

L'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, interpretato nel

senso di attribuire esclusivo rilievo al criterio matematico ed

automatico della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali,

violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di

solidarietà sociale, che caratterizzano il sistema pensionistico

(artt. 3 e 38 Cost.), giacché la ripartizione della pensione in

proporzione alla durata del matrimonio ostacolerebbe la finalità

solidaristica della pensione di reversibilità, non consentendo di

valutare le esigenze economiche dei diversi soggetti, tanto che

adottando questo criterio potrebbe accadere che il coniuge superstite

rimanga in una situazione di completa indigenza. Questo risultato

sarebbe estraneo al sistema complessivo della legge sul divorzio, che

tende invece a contemperare le esigenze di tutte le persone coinvolte

nella vicenda matrimoniale, attribuendo al giudice il compito di

provvedere in ciascun caso con una valutazione che tenga conto delle

condizioni economiche di tutti i soggetti che vantano diritti

patrimoniali.

Il giudice rimettente considera la soluzione del dubbio di

legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che

è chiamato ad adottare, giacché nel caso sottoposto al suo esame

l'applicazione del criterio di ripartizione stabilito dalla

disposizione denunciata determinerebbe una forte sperequazione in

danno del coniuge superstite, il quale, essendo privo di altre fonti

di reddito, non riceverebbe quanto necessita, mentre l'ex coniuge

percepirebbe una quota di pensione molto superiore all'importo

dell'assegno ottenuto in sede di divorzio. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe il

criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra il

coniuge superstite, che abbia i requisiti per ottenerla, e l'ex

coniuge, al quale la sentenza di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio abbia riconosciuto il diritto

all'assegno, alla cui somministrazione era tenuto il titolare del

diritto alla pensione, poi deceduto.

La Corte d'appello di Trento ritiene che l'art. 9, comma 3, della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio) - nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio) -, prevedendo che la ripartizione

dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge, se

entrambi vi abbiano diritto, avvenga "tenendo conto della durata del

rapporto", imponga di effettuare tale ripartizione esclusivamente

secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione

temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice

chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa

utilizzare alcun altro criterio o correttivo, neppure quelli previsti

per la determinazione della misura dell'assegno di divorzio, e senza

che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che

concorrono nella ripartizione della pensione.

Così interpretata, la disposizione denunciata violerebbe i

princìpi di razionalità e di solidarietà sociale (artt. 3 e 38

Cost.). Difatti il criterio di ripartizione della pensione, fondato

esclusivamente sulla durata del rapporto matrimoniale, porterebbe ad

esiti irragionevoli e non suscettibili di correzione, privando delle

risorse necessarie il coniuge superstite che versi in stato di

bisogno, mentre l'ex coniuge potrebbe godere di un trattamento di

molto superiore allo stesso assegno di divorzio.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. - Nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso

di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il

legislatore ha assicurato all'ex coniuge, al quale sia stato

attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno

economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà

familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine

da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di

tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia

anch'esso diritto alla reversibilità.

In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua

funzione solidaristica in una duplice direzione.

Anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di

ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la

prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del

coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n. 18 del 1998).

In secondo luogo nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo

diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi

necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta,

per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso,

la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un

trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui

sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto

alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice

qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi

genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione

ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex

coniuge mezzi adeguati (art. 5, comma 6, della legge n. 898 del

1970).

In presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità

(il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo

ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa

tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei

particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto

alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente

matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale

non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale

condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla

titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al

canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice

finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la

esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle

ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo

conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di

reversibilità.

La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione

del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito

paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea

come, con l'applicazione di tale criterio, il coniuge superstite

potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle

più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe

conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno

in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di

altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.

2.2. - La disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa

interpretazione, che rispecchia un altro orientamento, sia della

giurisprudenza di legittimità sia di larga parte della dottrina.

La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge

superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della

durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9, comma 3, della

legge n. 898 del 1970). A questa espressione non può essere tuttavia

attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice

deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non

può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere

riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma

non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui

valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Una conferma

del significato relativo della espressione "tenendo conto" si trova

nel sistema della stessa legge, che altre volte usa la medesima

espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi

rimessi alla ponderazione del giudice; e ciò proprio per definire i

rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr.

art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970).

La diversa interpretazione, che porta alla ripartizione

dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una

proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta

del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva

di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel

criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che

eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la

ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di

reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente

dal legislatore.

Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido

e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni

patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione

testuale, direttamente significativa della percentuale di

ripartizione e del periodo da considerare; ciò che avviene, ad

esempio, per l'indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge

e l'ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli

anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con

il matrimonio (art. 12-bis della legge n. 898 del 1970).

Conclusivamente è da ritenere che si possa ricavare dalla

disposizione denunciata un contenuto normativo che non è in

contrasto con i princìpi indicati per la verifica di legittimità

costituzionale. Questa interpretazione deve essere preferita,

conservando all'ordinamento una norma nel significato, che la

disposizione può esprimere, compatibile con la Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 1

dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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