Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dalla

Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cardani

Amina e Landi Bianca, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6

novembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Cardani Amina e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

udito il vice avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il

Presidente del Consiglio dei ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con l'art. 9 della legge sulla disciplina dei casi di scioglimento

o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (10 dicembre 1970,

n. 898) si è disposto che una quota della pensione spettante al

coniuge superstite possa essere attribuita al coniuge, rispetto al

quale sia stata pronunziata, a suo tempo, sentenza di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale Rubieri Garibaldi, ottenuta con sentenza 13 ottobre 1972 la

dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio

contratto il 26 dicembre 1932 con Landi Bianca, passava a nuove nozze

con Cardani Amina, addì 19 novembre 1972.

Il Rubieri, pensionato dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale, decedeva il 1 gennaio 1973.

La Landi, prima moglie, chiedeva al tribunale di Firenze che, a

termini della predetta disposizione, le fosse attribuita una quota

della pensione di riversibilità spettante alla Cardani. Quest'ultima

si opponeva e, dopo sentenza del tribunale adito, favorevole alla

Landi, la Cardani appellava e la Corte di Firenze, con ordinanza 28

giugno 1974, sospendeva il giudizio e sottoponeva a questa Corte

questione di legittimità costituzionale del citato art. 9 della legge

del 1970 in relazione all'art. 42 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata autorizzerebbe il

giudice a incidere sul patrimonio del coniuge superstite in base ad una

facoltà discrezionale manifestata dall'inciso "può disporre" per il

cui esercizio non verrebbero dettati i necessari criteri direttivi e

limitativi della quota di disponibilità.

Invero, la pensione di riversibilità spetterebbe jure proprio al

coniuge che sia tale al momento della morte del titolare, così da far

parte originariamente del suo patrimonio, e la possibilità derivante

dalla norma impugnata di una parziale destinazione a favore del primo

coniuge, si risolverebbe in un trasferimento di parte di detto

patrimonio a favore di un soggetto che, altrimenti, non potrebbe

vantare alcun diritto al riguardo. E ciò senza l'osservanza della

riserva relativa di legge, prevista dagli artt. da 41 a 44 della

Costituzione in materia di limitazioni alle libertà economiche, ed in

particolare dall'art. 42 con riguardo alla libertà di disporre e

godere del proprio patrimonio.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 1974.

In questa sede si è costituita la signora Cardani, seconda moglie,

rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Taddei Elmi e Giuseppe

Feri che hanno depositato ritualmente le proprie deduzioni difensive,

con cui si richiamano alle considerazioni svolte nell'ordinanza di

rinvio a sostegno del fondamento della questione.

È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura, nel richiedere che sia viceversa dichiarata non

fondata la questione, osserva che il richiamo all'art. 42 Cost. sarebbe

del tutto inconferente in quanto il terzo comma di tale articolo, cui

farebbe riferimento l'ordinanza di rinvio, riguarderebbe

l'espropriazione per motivi di interesse generale, mentre la norma

impugnata si limiterebbe a regolare un rapporto intersoggettivo di

diritto privato.

Comunque, anche a prescindere dal rilievo se la doglianza possa

essere inquadrata sotto l'aspetto denunziato, o non andrebbe piuttosto

riferita all'art. 23 Cost. ed intesa cioè come violazione della

riserva di legge stabilita da detta norma in materia di prestazioni

patrimoniali, la norma impugnata andrebbe sempre interpretata in

relazione all'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970, col quale è

prevista l'attribuzione di un assegno a carico di uno dei coniugi

divorziati ed a favore dell'altro, così individuandosi i criteri per

l'attribuzione e la commisurazione dello stesso nelle condizioni

economiche dei coniugi, nelle ragioni dello scioglimento del

matrimonio, e nel contributo personale ed economico dato da ciascun

coniuge alla conduzione della famiglia. Appunto per garantire a favore

del coniuge divorziato l'osservanza di tali suoi diritti, anche nel

caso di impossibilità per altra via, la norma impugnata prevederebbe

la facoltà in discussione, con la quale si opererebbe, in sostanza,

una conversione dell'obbligazione personale determinata ai sensi

dell'art. 5 citato, nell'attribuzione di una quota della pensione. E

ciò sarebbe appunto confermato dal fatto che tale conversione può

avvenire in sede di procedimento camerale, trattandosi di assegnare al

coniuge divorziato parte dell'assegno già determinato a norma del

citato art. 5.

L'Avvocatura conclude, quindi, chiedendo dichiararsi infondata la

questione, ravvisandosi comunque nella legge i criteri direttivi idonei

a limitare convenientemente la censurata discrezionalità in materia di

attribuzione e determinazione della quota di pensione in esame.

La difesa della Cardani ha depositato una memoria illustrativa con

cui svolge ampiamente le argomentazioni contenute nell'ordinanza di

rinvio a sostegno della sollevata questione.

In particolare, la difesa osserva che non potrebbe supporsi, ai

fini di escludere la violazione del principio costituzionale invocato,

che la norma impugnata faccia rinvio alle norme che disciplinano la

materia delle pensioni, ed in particolare al testo unico 5 gennaio

1950, n. 180, perché l'assegno previsto dagli artt. 5 e 9 della legge

n. 898 del 1970 non potrebbe essere inquadrato in nessuna delle

categorie di crediti indicate nell'art. 2 del citato testo unico,

rivestendo nuovi e particolari caratteri che concorrono a determinare

una natura giuridica peculiare e quanto meno non meramente alimentare.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nei termini,

una memoria con cui ribadisce le argomentazioni già svolte per

dimostrare l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dalla Corte di appello di Firenze si

basa sulla dedotta violazione della riserva di legge per la tutela dei

"diritti di libertà in materia economica" di cui all'art. 42 della

Costituzione. La violazione per mancata tutela conseguirebbe, nel caso

in esame, alla discrezionalità con cui, per effetto della disposizione

impugnata (art. 9 della legge n. 898 del 1970), il giudice è

autorizzato a provvedere in merito all'an e al quantum

dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota della pensione di

riversibilità, pur spettante, per diritto proprio, al coniuge

superstite: discrezionalità di cui non sarebbero indicati né i

criteri informatori né i limiti.

2. - La questione non è fondata.

Come risulta dall'elaborazione interpretativa, giurisprudenziale e

dottrinale, della disposizione in esame, l'attribuzione di quota di

pensione va interpretata ed intesa nel quadro del sistema ed in

correlazione con esso. Particolarmente, va tenuta in evidenza la

disposizione di cui al precedente art. 5, richiamato nello stesso art.

9, sulla somministrazione, in sede di pronuncia di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un assegno da

corrispondere, periodicamente, dall'un coniuge a favore dell'altro:

corresponsione tutelabile mediante idonee garanzie reali o personali

(art. 8). Dopo di che, la morte dell'obbligato e le vicende

successorie possono avere incidenza, a danno della beneficiaria, sulle

provvidenze a lei, a suo tempo, accordate e sulle connesse garanzie,

compromettendo aspettative e, talvolta, le stesse esigenze di vita,

proprio nel momento in cui dette provvidenze vengono meno: è in questo

momento che la disposizione in esame trova la sua derivazione e la sua

ragion d'essere. D'altra parte, l'intervento motivato del tribunale, in

camera di consiglio, acquisite informazioni ed udite le parti, è

introdotto, appunto, per verificare la situazione reale, e ampiamente

regolarla in senso positivo o negativo, ovvero moderarla. Ciò secondo

criteri valutativi, suggeriti volta per volta dalla varietà dei casi

concreti, in corrispondenza ai criteri dettati per l'assegno periodico

dal richiamato art. 5 in relazione, sia alla capacità economica

dell'obbligato, sia alle modalità, tra cui le modalità di durata, che

hanno accompagnato la pregressa "conduzione familiare".

3. - Così delineato il contenuto della normativa in esame, in

relazione alla sua finalità, ne va considerata la corrispondenza o

meno al disposto costituzionale, addotto come termine di riferimento.

La Corte ritiene non congruo il richiamo all'art. 42.

Nel caso, la censura è rivolta contro disposizione che riguarda le

vicende di una obbligazione pecuniaria, quale si configura lato sensu

il rapporto pensionistico e non già il regime della proprietà o degli

altri diritti reali, cui, invece, la tutela dell'art. 42 è diretta.

La disposizione consiste e si risolve nella individuazione del

destinatario di parte di un pagamento di somma (che sarebbe ad altri

integralmente dovuta), in base a statuizione giudiziale ed alle

condizioni che si sono enunciate al numero precedente.

La disposizione, che trova il suo supporto nell'art. 1188 del

codice civile non contiene punti di contrasto con l'art. 42 della

Costituzione dettato, in ambito diverso, per altri fini.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma primo, ultima parte, della legge 1 dicembre 1970, n.

898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio,

questione sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Corte di

appello di Firenze in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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