Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1975 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal tribunale di Biella sul

ricorso di Bergamasco Giulio, iscritta al n. 427 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del

16 gennaio 1974;

2) ordinanza emessa il 28 agosto 1974 dal tribunale di Siena sul

ricorso di Gambelli Marcella, iscritta al n. 455 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324

dell'11 dicembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile sorto a seguito del ricorso presentato da

Bergamasco Giulio per ottenere, ai sensi dell'art. 9 della legge 1

dicembre 1970, n. 898, la revisione delle disposizioni concernenti

l'assegno mensile a favore della ex moglie, posto a suo carico nella

sentenza di divorzio precedentemente pronunciata, il tribunale di

Biella, con ordinanza 11 ottobre 1973, ha sollevato questione di

legittimità del detto art. 9 della legge n. 898 del 1970, per presunta

violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo osserva che ai sensi della norma impugnata,

secondo cui è previsto soltanto che l'emanando provvedimento in camera

di consiglio sia preceduto da "informazioni" e dalla audizione delle

"parti" e del p.m., il procedimento di revisione in esame, che incide

su materia decisa con efficacia di giudicato a conclusione di una lite

giudiziaria condotta con tutte le garanzie processuali, si svolgerebbe

invece secondo il rito camerale, previsto dagli artt. 737 e seguenti

cod. proc. civ., che non realizzerebbe tutte le garanzie processuali

implicite nell'art. 24 della Costituzione.

Il ricorrente, invero, non avrebbe l'obbligo di rispettare le

"normali regole processuali" per l'introduzione di una vera e propria

domanda giudiziale, e difetterebbero, inoltre, le garanzie della difesa

tecnica, di una disciplina dell'istruttoria e di una pronunzia del

giudice con sentenza.

Le lamentate manchevolezze sarebbero evidenziate, secondo il

giudice a quo, dal rapporto fra la procedura censurata e quella

corrispondentemente prevista per la modifica delle pronunzie accessorie

in caso di separazione personale, che deve necessariamente instaurarsi

con una nuova procedura giudiziaria "propriamente contenziosa".

L'ordinanza è stata notificata e pubblicata come per legge ed il

Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito avanti a questa

Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che

ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura rileva che la sentenza di divorzio, e quella di

separazione personale, per le parti che possono essere modificate, non

avrebbero le caratteristiche degli altri giudicati, perché sarebbero

valide solo rebus sic stantibus, ove cioè non sopravvengano mutamenti

nelle condizioni obbiettive che hanno determinato la decisione. Il

contraddittorio sarebbe, quindi, sufficientemente garantito dalla

prevista audizione delle parti e del p.m., trattandosi di provvedimenti

inidonei a passare in giudicato, e non essendo quindi invocabili, in

relazione ad essi, le garanzie di cui all'art. 24 Cost., riferibili

unicamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto

decisorio. Né l'art. 24 Cost. sarebbe comunque violato per essere

stato previsto il rito camerale ai fini delle modifiche previste

dall'impugnato art. 9, perché la natura di questi provvedimenti

imporrebbe l'adozione di forme processuali semplici ed agili.

L'Avvocatura osserva, in particolare, che, dopo la sentenza n. 151

del 1971 di questa Corte, con cui è stata dichiarata la

incostituzionalità degli artt. 707 e 708 c.p.c. nella parte in cui ai

coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, in

caso di mancata conciliazione, si inibiva di essere assistiti dai

rispettivi difensori, anche nella specie dovrebbe ritenersi senz'altro

ammissibile l'assistenza del difensore.

Con ordinanza emessa il 28 agosto 1974 nell'analogo procedimento di

revisione promosso da Gambelli Marcella, il tribunale di Siena ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 9

della legge n. 898 del 1973 in relazione all'art. 24 Cost. per motivi

sostanzialmente analoghi a quelli svolti nella precedente ordinanza,

mettendo in evidenza l'assunto secondo cui ogni volta che si pone in

essere una procedura giudiziaria volta alla risoluzione di un conflitto

fra opposti interessi, come nella specie, l'osservanza del diritto di

difesa esigerebbe l'attuazione di tutte le garanzie che implica l'art.

24 Cost. e, in particolare, la garanzia della difesa tecnica.

Il lamentato difetto comporterebbe, poi, secondo l'ordinanza, anche

la violazione del principio di eguaglianza perché, per la modifica

delle pronunzie accessorie in caso di separazione personale, sarebbe

prevista, a norma dell'art. 710 c.p.c., una nuova procedura ordinaria,

con tutte le garanzie relative, mentre, attesa la identità della

materia regolata, non sarebbe dato rinvenire la ratio della lamentata

differenziazione sancita dalla norma impugnata nel procedimento di

divorzio.

Anche in questo giudizio l'ordinanza è stata debitamente

notificata, comunicata e pubblicata e si è ritualmente costituito il

Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

L'Avvocatura, quanto alle censure relative alla violazione

dell'art. 24 Cost., svolge le stesse argomentazioni contenute nella

difesa concernente la precedente ordinanza.

Per quanto riguarda poi la pretesa violazione del principio di

eguaglianza, osserva che la differenziazione di disciplina

concernerebbe situazioni non omogenee.

Invero la procedura prevista dall'art. 9 impugnato investe persone

non più legate dal vincolo matrimoniale, mentre l'art. 710 c.p.c.,

riguarda persone ancora unite da tale vincolo.

La celere ed agile procedura camerale risponderebbe, quindi,

all'esigenza di ridurre al minimo i rapporti fra persone divenute

estranee fra loro.

Ulteriore diversità di situazioni sarebbe poi da ravvisare circa

la natura dell'assegno patrimoniale disposto con la sentenza di

divorzio, che avrebbe natura composita, partecipante di funzioni nello

stesso tempo assistenziali, risarcitorie e compensative a favore

dell'ex coniuge destinatario, e pertanto differirebbe da quella

dell'assegno attribuito nell'ambito del procedimento di separazione,

che avrebbe funzione di mantenimento, o alimentare, connessa comunque

al permanere del vincolo matrimoniale.

Anche la censura riferita all'art. 3 Cost. sarebbe pertanto

infondata. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di cui in narrativa riguardano questioni, in

parte simili ed in parte coincidenti. Pertanto, è opportuno disporre

la riunione dei giudizi per decidere con unica sentenza.

2. - Secondo l'ordinanza di rinvio del tribunale di Biella, il

procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo

comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione

delle disposizioni patrimoniali date, a norma del precedente art. 5,

con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, non garantirebbe

sufficientemente l'ossenanza del diritto di difesa sancito dall'art. 24

della Costituzione. Ciò perché, pur vertendosi in materia già decisa

con valore di giudicato e previa osservanza delle garanzie processuali

del rito ordinario, la norma in esame sancirebbe, ai fini

dell'emanazione del provvedimento di modifica, l'introduzione del

giudizio su semplice ricorso dell'interessato senza prevedere la difesa

tecnica delle parti, consentirebbe, poi, al giudice la massima libertà

nell'istruzione probatoria, rimessa alle "informazioni" che egli

ritenga di assumere, ed attribuirebbe, infine, efficacia modificativa

di una sentenza, al decreto con cui si conclude il procedimento

camerale.

Il tribunale di Siena formula una censura analoga, ma di portata

più generale, affermando, in sostanza, che la norma impugnata

contrasterebbe con il diritto di difesa, perché la procedura prevista,

concernendo un conflitto di interessi, avrebbe carattere contenzioso e,

in tal caso, dovrebbero attuarsi le garanzie previste dall'art. 24

Cost. in misura più ampia di quelle apprestate dal procedimento in

esame.

3. - È da premettere che, pur ammettendo la natura decisoria del

provvedimento emesso a norma dell'art. 9, secondo comma, impugnato,

l'ordinamento conosce vari casi di provvedimenti decisori adottati in

camera di consiglio, in cui la procedura è disposta anche in presenza

di elementi della giurisdizione contenziosa.

Basti qui ricordare, oltre ad alcune fasi del procedimento di

separazione personale dei coniugi, l'interdizione, l'inabilitazione,

l'assenza e la dichiarazione di morte presunta.

L'adozione di tale procedimento nei casi suddetti risponde a

criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il

legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi

regolati ed alla opportunità di adottare determinate forme

processuali. Questa scelta è discrezionale ed è indubbiamente esente

da sindacato in questa sede, poiché, mentre, come questa Corte ha

espressamente affermato con la sentenza n. 122 del 1966, il

procedimento in camera di consiglio non è, di per sé, contrastante

con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema della

scelta concreta del procedimento da adottare è problema di politica

processuale, ii cui esame sfugge alla competenza della Corte (sent. n.

142 del 1970) nei limiti in cui, ovviamente, non si risolva nella

violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da

irragionevolezza.

Pertanto, la scelta del rito camerale per la revisione delle

pronunzie di ordine patrimoniale di cui alla sentenza di divorzio, si

presenta con le suesposte caratteristiche di legittima

discrezionalità. D'altra parte, le caratteristiche particolari del

rito prescelto, nella specie, non sono tali da incidere, di per sé

sole, in modo determinante, sulla garanzia del diritto di difesa.

Occorre anzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza

della Corte, l'osservanza del diritto di difesa non preclude la

possibilità che la relativa disciplina si conformi alle speciali

caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, purché ne

vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del

contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le

ragioni delle parti (per tutte v. sent. n. 46 del 1957). Il

procedimento in esame, per quanto riguarda i punti evidenziati nelle

ordinanze di rinvio, riflette condizioni generalmente tali da garantire

l'osservanza del diritto di difesa, salvo che in un punto particolare

che verrà esaminato in seguito. Infatti, secondo quanto espressamente

dispone l'articolo impugnato, le parti debbono essere sentite ed è

certo, quindi, che compete al giudice il potere-dovere di controllarne

la convocazione, il che costituisce sufficiente garanzia della

possibilità per le parti stesse di esporre le proprie ragioni in

relazione all'oggetto del ricorso. D'altra parte, la lettera e la

"ratio" della norma non escludono l'assistenza del difensore, non

rinvenendosi nessuna disposizione ostativa al riguardo, mentre, come

questa Corte ha affermato con la sent. n. 111 del 1972, "è nel

sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si

possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. Onde, in

mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve ritenere

che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita". Ed è, d'altra

parte, nota la giurisprudenza della Corte con cui è stato

ripetutamente affermato il principio in base al quale l'assistenza del

difensore in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale non

è assolutamente inderogabile, essendone possibile la disciplina in

aderenza alle speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento

preso in considerazione purché sia assicurata la finalità sostanziale

(sent. n. 63 del 1972). Il diritto di difesa deve, quindi, ritenersi

garantito da norme in virtù delle quali, come quelle in esame, è

assicurata alla parte la "possibilità" di tutelare in giudizio le

proprie ragioni facendosi assistere da un difensore.

4. - Uguali considerazioni vanno fatte per quanto riguarda la

lamentata violazione del diritto di difesa, che deriverebbe dal fatto

che le modifiche, in revisione delle statuizioni contenute nella

sentenza di divorzio, sono disposte con decreto, e verrebbero ad

incidere, pertanto, su materia già decisa con sentenza e con efficacia

di giudicato.

Deve riconoscersi, al riguardo, che vi sono sentenze, le quali,

nella regolazione di tutto o di parte del rapporto dedotto in giudizio,

vengono pronunziate sulla base di una valutazione discrezionale, da

parte del giudice, delle circostanze di fatto assunte a base della

decisione. Tali sentenze sono modificabili con una nuova decisione,

qualora intervengano mutamenti nelle dette circostanze, nell'evidente

intento di salvaguardare le esigenze di giustizia ed equità cui la

sentenza si deve ispirare. Ed è, appunto, espressione di tale

principio la modificabilità del regime patrimoniale della separazione

personale e del divorzio, le cui disposizioni vengono infatti assunte

dal giudice rebus sic stantibus in base a valutazione discrezionale

delle condizioni obbiettive dei coniugi separati o divorziati al

momento della pronunzia.

Pertanto la modificabilità delle statuizioni in esame, ampiamente

giustificata dall'oggetto del giudizio, non infrange l'autorità del

giudicato, nel senso prospettato nell'ordinanza di rinvio. Né,

d'altronde, la circostanza, che qui le modifiche vengano adottate a

conclusione di un procedimento in camera di consiglio e con le forme

proprie di tale rito, mentre i provvedimenti modificati seguono ad un

procedimento ordinario e sono contenuti in una sentenza, configura un

contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Ciò

è, infatti escluso dalla menzionata naturale modificabilità dei

provvedimenti stessi, di fronte alla quale è ovviamente indifferente,

per quanto riguarda l'osservanza della garanzia costituzionale

invocata, l'adozione del rito camerale, nelle forme previste dalla

norma impugnata, una volta dimostrato, come già esposto, che il rito

stesso non contrasta, di per sé, con l'art. 24 della Costituzione.

5. - Con l'ordinanza del tribunale di Siena viene poi prospettata

la violazione del principio di eguaglianza, che conseguirebbe alla

differenziazione di disciplina ravvisata fra il rito previsto per la

modifica delle situazioni patrimoniali in materia di separazione

personale che, a norma dell'art. 710 c.p.c., deve svolgersi mediante

una nuova procedura ordinaria, e la disciplina impugnata, che

nonostante l'identità della materia regolata, prevede invece il rito

camerale.

Neppure detta censura è fondata, poiché è formulata unicamente

nel presupposto della omogeneità delle situazioni poste a raffronto,

che invece non sussiste.

La dottrina e la giurisprudenza hanno identificato i peculiari

caratteri dell'assegno pecuniario a favore del coniuge divorziato,

individuandone la complessa struttura la quale partecipa di molteplici

aspetti (assistenziali in senso lato, risarcitorio e compensativo) che

lo differenziano nettamente dall'assegno previsto in caso di

separazione, che è invece pacificamente caratterizzato dalla funzione

alimentare o di mantenimento. Trattasi di una differenziazione di

portata sostanziale e coinvolgente valutazioni che investono

essenzialmente la funzione dell'assegno quale elemento economico che si

iscrive nella nuova realtà giuridica e sociale conseguente

all'istituzione del divorzio, la cui portata innovativa rispetto alla

situazione normativa precedente in materia non ha ovviamente bisogno di

essere illustrata. Onde, anche sotto questo profilo, la scelta del rito

camerale si inserisce nell'ambito della discrezionalità del

legislatore, senza che emergano, d'altra parte, elementi di

irrazionalità tali da escludere la giustificazione della diversità di

disciplina adottata.

6. - Così ritenuta non fondata la questione di costituzionalità

sotto i profili dianzi considerati, devesi, tuttavia, passare all'esame

di altro particolare profilo, che le ordinanze prospettano, nel senso

che il sistema creato dalla legge del 1970 sarebbe carente di congrua

"disciplina dell'istruttoria in funzione dell'esercizio del diritto di

prova giudiziaria" (ordinanza del tribunale di Biella) o di "difesa

tecnica, scritta e orale" (tribunale di Siena).

Al riguardo, la Corte ritiene fondata la questione.

L'art. 9 della citata legge, nell'indicare i mezzi probatori

consentiti, per coonestare o per contraddire la domanda di revisione,

fa riferimento testuale alla sola "assunzione di informazioni" ossia ad

un mezzo di indagine non formale, ma atipico, consistente

tradizionalmente nell'acquisizione di dati forniti, a richiesta, dalla

polizia giudiziaria o dalla pubblica amministrazione.

Ciò può concorrere al fine dell'indagine da compiere, ma non

esaurirla, trattandosi, in materia, di accertamenti che richiedono ogni

possibile approfondimento, data la pluralità, come si è detto, degli

elementi di giudizio, in relazione all'istituto del divorzio e delle

sue conseguenze. Così potrebbe profilarsi, nel corso delle indagini

officiose affidate al giudice, ovvero richieste con istanza di parte,

la necessità o l'opportunità di acquisire una diretta e personale

attestazione da parte di terzi, sotto forma di testimonianza, circa i

fatti in controversia: come le stesse esigenze potrebbero verificarsi

per quanto riguarda l'espletamento di una consulenza tecnica.

In questi casi, l'attuale formula di legge è espressa in senso

restrittivo, che solo con evidente forzatura del testo, potrebbe essere

ritenuta estensibile ad ipotesi non contemplate.

Da ciò consegue, constatata questa limitazione del diritto di

difesa, la dichiarazione di illegittimità in parte qua della

disposizione impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma

secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), nella parte in - cui non consente il

normale esercizio di facoltà di prova;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della disposizione suindicata, proposta dal tribunale di Siena con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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