Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio

d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione

dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria

per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni,

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo

comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo

1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal

pretore di Taranto nel procedimento civile promosso da Francesca

Giorgetto nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) e di altra, iscritta al n. 592 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio, promosso dalla convivente

di un pensionato deceduto, diretto ad ottenere dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) una quota della pensione di

reversibilità attribuita alla moglie, di fatto separata, del

titolare della pensione, il pretore di Taranto, con ordinanza emessa

il 20 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 13 del regio d.-l. 14 aprile 1939, n.

636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni

obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e

per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione

per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità

e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio

1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il convivente more uxorio

dall'elenco dei legittimati ad ottenere la pensione di

reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge

superstite; b) dell'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, che attribuisce il

diritto al trattamento pensionistico di reversibilità in favore del

coniuge divorziato; c) del terzo comma dello stesso art. 9 della

legge 1 dicembre 1970, n. 898, che, nell'attribuire ai soggetti

superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il de cuius il

diritto ad una quota del trattamento pensionistico di reversibilità

commisurata alla durata dei rispettivi rapporti con l'avente diritto,

esclude il convivente more uxorio dal novero dei soggetti beneficiari

del predetto trattamento;

che il giudice rimettente dubita che le disposizioni denunciate

siano in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, giacché

determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra

coniuge superstite, pur se di fatto separato, beneficiario del

trattamento pensionistico di reversibilità, e convivente more uxorio

del de cuius privo di analogo riconoscimento;

che l'atto introduttivo del procedimento dinanzi al pretore è

stato notificato all'INPS, costituitosi in giudizio, ed alla moglie

del pensionato deceduto, alla quale era stata attribuita la pensione

di reversibilità, e che pur essendo stata convenuta in giudizio era

rimasta contumace;

che l'ordinanza con la quale il pretore, sospendendo il

procedimento, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale, è stata notificata alla ricorrente, all'INPS ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti

delle due Camere del Parlamento;

che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, giacché il

giudizio principale avrebbe dovuto, a norma del denunciato art. 9,

terzo comma, della legge n. 898 del 1970, essere instaurato davanti

al tribunale ed in contraddittorio con il coniuge superstite del

titolare della pensione, e sostenendo, nel merito, la manifesta

infondatezza.

Considerato che, se nel corso di un giudizio viene sollevata una

questione incidentale di legittimità costituzionale, l'ordinanza di

trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non

ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle "parti in

causa" (art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e

deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle

comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare

la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono

costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa anche nel

giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 1 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del

16 marzo 1956), decorrendo dall'avvenuta notificazione il termine per

la costituzione nel giudizio davanti alla Corte (art. 25 della legge

n. 87 del 1953 e art. 3 delle medesime norme integrative);

che sono "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere

effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio

incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i

quali è in corso il giudizio principale (sentenza n. 81 del 1964),

anche se in esso siano rimasti contumaci;

che l'ordinanza del pretore di Taranto non è stata notificata ad

una delle parti di quel giudizio, alla quale era stato notificato

l'atto introduttivo del procedimento ma che non si era costituita

rimanendo contumace, sicché, essendo stata omessa la prescritta

notificazione dell'ordinanza che ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale e mancando quindi un essenziale

adempimento della procedura prevista dall'art. 23 della legge n. 87

del 1953, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile non potendosi procedere al relativo giudizio (ordinanze

n. 395 del 1997, n. 372 del 1995 e n. 202 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio d.-l. 14 aprile

1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni

obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e

per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione

per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità

e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio

1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1

dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal

pretore di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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