Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del

regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'Assemblea

regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e

successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), promosso

con ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e l'Assemblea

regionale siciliana, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso d'un giudizio civile, promosso dalla

vedova divorziata di un ex deputato dell'Assemblea regionale

siciliana, la quale chiedeva che - previa disapplicazione del

regolamento di previdenza - l'Assemblea fosse condannata al pagamento

di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di reversibilità, il

tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i

deputati approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 176 del

19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del

5 agosto 1997), nella parte in cui non prevede il diritto alla

reversibilità per il coniuge divorziato;

che, secondo quanto premette in fatto il giudice a quo,

l'attrice, coniuge divorziata di un ex deputato dell'Assemblea

siciliana deceduto nel giugno del 1994, ha chiesto l'attribuzione del

vitalizio, attesa l'evidente natura previdenziale del medesimo;

che il regolamento di previdenza per i deputati

dell'Assemblea regionale siciliana emanato ai sensi dell'art. 167 del

regolamento interno dell'Assemblea (il cui fondamento normativo

risiede nell'art. 4 dello Statuto regionale), modificato fino al

5 agosto 1997, e da ultimo abrogato dall'art. 30 del nuovo

regolamento, prevedeva (art. 17) l'attribuzione dell'assegno, purché

non fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale o di

divorzio;

che tale regolamento - osserva il remittente - non

costituisce uno degli interna corporis dell'organo regionale, come

tale sottratto al vaglio di legittimità costituzionale di questa

Corte;

che la questione rileverebbe ai fini della decisione della

causa poiché sarebbe proprio l'art. 17 censurato a impedire che

all'attrice venga concesso il richiesto emolumento;

che essa non sarebbe manifestamente infondata, atteso che la

vedova divorziata dell'ex deputato regionale verrebbe discriminata

rispetto al diverso trattamento riservato dall'art. 16 del

regolamento del Senato, approvato il 10 febbraio 1994, agli ex

coniugi dei senatori della Repubblica, in conformità allo spirito

della legislazione successiva al nuovo diritto di famiglia, di cui

all'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, in particolare,

all'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74;

che, del resto, la stessa Assemblea regionale siciliana si

sarebbe conformata a tali principi con il nuovo regolamento approvato

in data 16 febbraio 2000.

Considerato che il rimettente impugna l'art. 17 del regolamento

di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive

modificazioni intervenute, fino a quella del 5 agosto 1997;

che tale disposizione ha natura regolamentare (così come,

del resto, si autoqualifica) e, pertanto, è norma secondaria

sottratta al sindacato di legittimità costituzionale;

che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di

previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive

modificazioni intervenute fino a quella del 5 agosto 1997, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di

Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari