Corte costituzionale

Sentenza n. 461/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.l. 636/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio

d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione

dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria

per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni,

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo

comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), come sostituitodall'art. 13 della legge

6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il

27 dicembre 1999 dal tribunale di Taranto nel procedimento civile

vertente tra Giorgetto Francesca e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) ed altra, iscritta al n. 89 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Michele Di Lullo per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La convivente more uxorio del titolare di una pensione ha

promosso, alla morte di quest'ultimo, un giudizio dinanzi al

tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, diretto al

riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità

attribuito, invece, alla moglie separata del defunto.

nel corso del giudizio, il tribunale adito ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale:

a) dell'art. 13 del regio d.l. 14 aprile 1939, n. 636

(Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie

per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la

disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la

maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la

natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939,

n. 1272, nella parte in cui non include il convivente more uxorio

nell'elenco dei soggetti legittimati ad ottenere la pensione di

reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge

superstite;

b) dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge

1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987,

n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more

uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di

reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge

divorziato ed ai soggetti superstiti succedutisi nel rapporto di

coniugio con il de cuius.

Il giudice rimettente dubita che le disposizioni denunciate siano

incostituzionali sotto il profilo del loro contrasto sia con l'art. 2

Cost., che tutela l'individuo in qualunque contesto egli esplichi la

propria personalità (quindi, verosimilmente, anche nella famiglia

c.d. di fatto), che con il generale principio di eguaglianza tra i

cittadini senza distinzioni di condizioni sociali e personali

garantito dall'art. 3 Cost.

Il rimettente premette di non ignorare la netta differenza che,

secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, intercorre tra

il rapporto more uxorio e quello coniugale, "il solo ad essere

caratterizzato da stabilità e certezza, nonché reciprocità di

diritti e doveri".

Il dubbio di costituzionalità sollevato non riguarderebbe,

tuttavia, la "perfetta equiparabilità della convivenza di fatto al

rapporto di coniugio" bensì la "ragionevolezza ex art. 3 della

Costituzione della diversità di trattamento" per quanto attiene alla

particolare disciplina previdenziale che nella specie viene in

considerazione.

E ciò al fine di "evitare eventuali ingiustificate disparità di

trattamento delle condizioni di vita che derivano dalla convivenza e

dal coniugio".

Su tale base ed avuto riguardo alla natura giuridica ed alla

funzione sociale del trattamento di reversibilità il rimettente

ritiene che agli effetti previdenziali possa assumere rilievo,

accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, anche la c.d. famiglia

di fatto, "essendo tale modello anche teso al soddisfacimento di

esigenze socialmente apprezzabili, di tutela della persona in quanto

tale, giungendo così ad un rafforzamento di esigenze solidaristiche

fortemente sentite anche nell'ambito del nucleo familiare così

inteso in senso previdenziale".

2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata ed osservando, in particolare, che la mancata

considerazione ai fini previdenziali della convivenza more uxorio

deriva essenzialmente dalla circostanza che, diversamente dal

rapporto coniugale, la convivenza è soltanto un rapporto di fatto

privo di rilevanza giuridica.

La infondatezza della questione emergerebbe, poi, con sufficiente

sicurezza dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla considerazione

che "se la funzione della pensione di reversibilità è quella di

sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta

dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto [...] non si

vede perché a tale situazione debba equipararsi il convivente il

quale, proprio perché vive fuori del matrimonio, non può essere

soggetto dei diritti e dei doveri che dallo stesso scaturiscono".

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e

comunque di manifesta infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura il rimettente chiederebbe, in sostanza,

a questa Corte l'aggiunta alle disposizioni di legge censurate di una

ipotesi nuova e diversa rientrante nell'ambito della discrezionalità

legislativa. Sicché, come è stato più volte deciso, la questione,

sotto tale aspetto, sarebbe inammissibile.

Secondo la parte pubblica, inoltre, l'elencazione normativa delle

categorie aventi titolo alle prestazioni previdenziali di

reversibilità sarebbe ispirata al criterio della certezza delle

situazioni giuridiche.

Ciò che sarebbe confermato dalla circostanza che anche quando il

diritto alle suddette prestazioni è stato svincolato dalla

persistenza del vincolo coniugale (come per il coniuge divorziato) il

legislatore ha comunque richiesto la compresenza di requisiti

oggettivamente riscontrabili (e cioè l'esistenza del precedente

vincolo coniugale, la inesistenza di nuove nozze, la fruizione

dell'assegno postmatrimoniale).

Attribuire la pensione di reversibilità al convivente more

uxorio richiederebbe, invece, una verifica di fatto in ordine al

requisito della convivenza, e comporterebbe la rinuncia al principio

di certezza delle situazioni giuridiche che, al contrario, dovrebbe

trovare nel diritto previdenziale la più rigorosa attuazione data

anche la sua incidenza sugli equilibri della spesa pubblica.

Mentre, e su un piano ancora più generale, poiché la famiglia

fondata sul matrimonio sarebbe una particolare formazione sociale

entro la quale la persona verrebbe ad assumere diritti inviolabili

specifici ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti in via generale

dall'art. 2 Cost., risulterebbe del tutto legittimo il riconoscimento

di tali specifici diritti ai soli coniugi con esclusione dei

conviventi more uxorio. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del regio

d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione

dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria

per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni,

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e 9, secondo e terzo comma, della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo

1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more

uxorio fra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di

reversibilità.

Sarebbero così violati, secondo il rimettente, sia l'art. 2

della Costituzione che tutela l'individuo in qualunque contesto

esplichi la propria personalità e, quindi, anche nella famiglia c.d.

di fatto sia l'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole

disparità di trattamento che conseguirebbe ad una disciplina che

accorda la pensione di reversibilità al coniuge pur se separato o

divorziato per negarla, invece, al convivente more uxorio anche

quando, come nella specie, la convivenza abbia acquistato gli stessi

caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale.

2. - La questione non è fondata.

La distinta considerazione costituzionale della convivenza more

uxorio e del rapporto coniugale, affermata dalla costante

giurisprudenza di questa Corte, non esclude affatto "la

comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari

dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del

controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3 della

Costituzione" (sentenza n. 8 del 1996).

L'aspetto particolare che, nella specie, viene in considerazione

è quello previdenziale, assumendosi dal rimettente la

irragionevolezza della disparità di trattamento insita nel

riconoscere la pensione di reversibilità al coniuge, ancorché

separato o divorziato, negandola, invece, al convivente more uxorio

pur se il suo rapporto sia dotato di "quegli stessi requisiti di

stabilità e certezza tipici del rapporto di coniugio".

In contrario, va affermato, indipendentemente da ogni altra e

diversa considerazione, come gli attuali caratteri della convivenza

more uxorio rendano non irragionevole la scelta, operata dal

legislatore in ambito previdenziale, di escludere il convivente dal

novero dei soggetti destinatari della pensione di reversibilità.

Diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza more uxorio è

fondata esclusivamente sulla affectio quotidiana - liberamente e in

ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti e si caratterizza

per l'inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali

che patrimoniali, che nascono dal matrimonio (ex plurimis sentenza

n. 8 del 1996).

La mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari

del trattamento di reversibilità rinviene allora una sua non

irragionevole giustificazione nella circostanza che tale pensione si

ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che qui

per definizione manca. Con la conseguenza che, anche sotto l'aspetto

considerato, deve ribadirsi la diversità delle situazioni poste a

raffronto e, quindi, la non illegittimità di una differenziata

disciplina delle stesse.

3. - Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle

formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana.

E ciò in quanto la riferibilità dell'art. 2 della Costituzione

"anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado

accertato di stabilità" (sentenze n. 310 del 1989 e n. 237 del 1986)

non comporta un necessario riconoscimento, al convivente, del

trattamento pensionistico di reversibilità che non appartiene certo

ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 della

Costituzione.

Mentre le esigenze solidaristiche evidenziate dal rimettente

possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell'attività

del legislatore e non già nel giudizio di legittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 del regio d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni

delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità

e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione

involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con

l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità),

convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e

dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970,

n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come

sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme

sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte

in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti

beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal

tribunale di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di paola

ECLI:IT:COST:2000:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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