Nell'esercizio delle attivita' relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:

  • a)l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorita' adita nonche' al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
  • b)le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorita' adita;
  • c)l'avvocato ed il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorita' adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art6 · fonte del testo

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