Legge professionale forense

Art. 35 — Compiti e prerogative

Il CNF:

  • a)ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
  • b)adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
  • c)esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
  • d)emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la piu' ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
  • e)cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
  • f)promuove attivita' di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
  • g)propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
  • h)collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
  • i)provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le universita' e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
  • l)consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
  • m)esprime pareri in merito alla previdenza forense;
  • n)approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
  • o)propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
  • p)cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attivita' e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
  • q)esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
  • r)istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una piu' efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
  • s)istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuita';
  • t)designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
  • u)svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF e' autorizzato:
  • a)a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
  • b)a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
  • c)a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La riscossione del contributo annuale e' compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art35 · fonte del testo

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