Art. 95 fallimento — Progetto di stato passivo e udienza di discussione

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Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione. Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. Il fallito puo' chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 95 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17544/2025

    30 giugno 2025

    In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.

    Art. 95 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 115 fallimento · Art. 164 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628/2025

    21 giugno 2025

    In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

    Art. 95 fallimento · Art. 115 c.p.c. · Art. 99 fallimento

    Rassegna di giugno 2025, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14585/2025

    30 maggio 2025

    In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Art. 95 fallimento · Art. 2704 c.c. · Art. 93 fallimento · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 88 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 162 parole tolte, 199 parole aggiunte.

Il tolto: cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi, con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, aggiunto: curatore esamina le domande tolto: e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie. I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, e' necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito. Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione aggiunto: di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione. Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. Il fallito puo' chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art95 · fonte del testo

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