Art. 48 fallimento — Corrispondenza diretta al fallito
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L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
Testo in vigore dal 16 gennaio 2006 al 1 gennaio 2008
