Art. 48 fallimento — Corrispondenza diretta al fallito
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La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 16 gennaio 2006
