Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21

e 91 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere sull'istanza proposta dal curatore del fallimento

Gargiulo Luisa, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno

1978;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1984 dal Tribunale di Orvieto

sull'istanza proposta dal curatore del fallimento della Fattoria S.

Litardo ed altri, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno

1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 (notificata il 17

marzo e comunicata il 3 aprile successivi; pubblicata nella G.U. n. 222

del 9 agosto 1978 e iscritta al n. 263 R.O. 1978) sulla istanza con la

quale il curatore, nel chiedere la dichiarazione di chiusura del

fallimento di Luisa Gargiulo, aveva sollecitato anche la liquidazione

del proprio compenso nella misura di lire 200.000, prevista dall'art. 4

comma primo d.m. 27 novembre 1978, e chiesto che, in difetto di attivo

realizzato, fosse la somma richiesta posta a carico dell'Erario in

applicazione dell'art. 91 commi primo e secondo r.d. 16 marzo 1942, n.

267, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha giudicato rilevante e, in

riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91

comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede

che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di

attivo, sia posto a carico dell'Erario.

1.2. - Avanti la Corte non si è costituita la parte del giudizio a

quo; nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ha

spiegato intervento, con atto depositato il 29 luglio 1978,

l'Avvocatura generale dello Stato che, richiamando la sent. 114/1964

della Corte, ha argomentato e concluso per la infondatezza della

proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 10 maggio 1984 (comunicata il 17 e

notificata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 321 del 21

novembre 1984 e iscritta al n. 903 R.O. 1984) il Tribunale di Orvieto,

il quale, in accoglimento della opposizione dei falliti, aveva revocato

la dichiarazione di fallimento della Fattoria San Litardo e dei soci

Lauro Ercole e D'Aragona Elena compensando interamente tra le parti le

spese di giudizio, prendeva in esame la istanza, con cui il curatore

aveva chiesto liquidarsi il compenso spettantegli con mandato di

pagamento da iscriversi nel Mod. 12 previa prenotazione a debito del

relativo articolo del campione fallimentare, e sollevava d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16

marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 26 e 36 Cost., nella

misura in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di

revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in assenza di una

pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del debitore,

sia posto a carico dell'Erario.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita; è intervenuta con atto depositato l'11 dicembre 1984,

l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei

ministri richiamando le argomentazioni svolte nell'incidente iscritto

al n. 263/1978 e instando per la declaratoria d'infondatezza della

proposta questione.

3. - Nella pubblica udienza del 22 ottobre 1985, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti,

l'avv. dello Stato Chiarotti si è rimesso agli scritti. Considerato in diritto :

4.1. - I due ricorsi, stante la manifesta connessione, vanno,

riuniti ai fini di contestuale decisione.

4.2. - In disparte il rilievo che nella prassi i giudici delegati

si inducono ad indennizzare i professionisti, cui è affidata la

curatela di fallimento che si appalesa privo di attivo suscettibile di

ripartizione, con la nomina a curatori di fallimenti, nei quali la

ripartizione di attivo sembra probabile, la questione

d'incostituzionalità, in riferimento sia a revoca di dichiarazione di

fallimento sia a fallimento chiuso con insufficienza o carenza di

attivo, è da giudicare infondata perché nessuna delle disposizioni

costituzionali addotte a parametri vale a giustificarla: non l'art. 23

perché la legalità della imposizione di prestazione patrimoniale non

vuol significare operosità della prestazione stessa e bando a uffici

gratuiti di cui non difettano esempi nella patria legislazione; non

l'art. 36 perché il curatore fallimentare non può essere qualificato

lavoratore nel senso al sostantivo assegnato nel Titolo III della Parte

I della Carta Costituzionale, né infine l'art. 3 perché

l'accettazione della nomina di curatore non è rivestita del carattere

di obbligatorietà che riviene alla nomina del perito dall'art. 314

comma quarto c.p.p..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 263 R.O. 1978 e 903 R.O.

1984,

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale

a) dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in

riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella

parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di

mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'Erario e b)

degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in

riferimento agli artt. 3 comma primo, 23 e 36 comma primo Cost., dal

Tribunale di Orvieto con ord. 10 maggio 1984 (n. 903/1984), nella

parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di

revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza

di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del

curatore, sia posto a carico dell'Erario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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