Art. 122 c.c.i.i. — Poteri del tribunale concorsuale

Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:

  • a)provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;
  • b)puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
  • c)decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art122 · fonte del testo

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