Art. 122 c.c.i.i. — Poteri del tribunale concorsuale
Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:
- a)provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;
- b)puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
- c)decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019
