Art. 147 fallimento — Società con soci a responsabilità illimitata

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La sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. Contro la sentenza del tribunale e' ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 23 luglio 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 319/2000

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita, possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata. Infatti, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 66/1999, e dell'ivi richiamato principio di certezza delle situazioni giuridiche, deve ritenersi la necessità di un limite temporale alla assoggettabilità al fallimento del socio di società commerciale, così come in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilità illimitata. Appare tuttavia evidente che la rilevata illegittimità non possa essere sanata se non uniformando la disciplina del fallimento del socio illimitatamente responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o collettivo, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, che fissano tale limite temporale in un anno dalla cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore). - v. anche le sentenze n. 200/1999 e 65/1999. A.M.M.

    Art. 10 fallimento · Art. 147 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/1975

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1975

    È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (legge fallimentare) sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo che tale norma nega al fallito la legittimazione a proporre istanza al Tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Gli effetti, che gli artt. 42 e 43 legge fallimentare importano sulla disponibilità dei beni da parte del fallito e sulla sua legittimazione processuale attiva e passiva relativamente ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, giustificano, a termini degli artt. 3 e 24 Cost., la pronuncia di illegittimità, come è stato ritenuto, con la sent. n. 142/72, per l'ammissibilità dell'istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili, proposta dal creditore. In conseguenza deve anche dichiararsi, a termini dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronunzia del Tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.

    Art. 147 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/1972

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1972

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma primo del R.D. 16 marzo 1942 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il Tribunale debba ordinare la compartizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa. Questo diritto infatti deve essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalità di tutela di interesse pubblico a cui essa è preordinata per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di difensori, in confronto della società e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicità dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettibilità all'esecuzione fallimentare. Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza e di tempestività proprie della procedura fallimentare e con le finalità di giustizia a cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente coordinato.

    Art. 147 fallimento · Art. 162 fallimento · Art. 195 fallimento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art147 · fonte del testo

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