Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1970 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 147,

secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 novembre 1968 dal tribunale di Udine nel

procedimento fallimentare di Pilutti Bruno, iscritta al n. 259 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1969 dal tribunale di Livorno nel

procedimento civile vertente tra Spadoni Aldo, la società Fincase e il

fallimento della ditta Lamplastic, iscritta al n. 392 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore

Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Udine e quello di Livorno con le ordinanze

rispettivamente dell'8 novembre 1968 e del 12 giugno 1969 hanno

denunciato a questa Corte l'art. 147 secondo comma del R.D. 16 marzo

1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) per violazione dell'art. 24,

primo e secondo comma, della Costituzione; il tribunale di Udine ha

posto anche in dubbio che la norma predetta fosse in aderenza all'art.

3, primo comma, della Costituzione stessa e al successivo art. 25.

La norma sospettata di illegittimità costituzionale dispone che,

se, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a

responsabilità illimitata, risulta l'esistenza di altri soci

illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore o

d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in

camera di consiglio.

Essa, per il tribunale di Udine non concede adeguate garanzie di

difesa, perché il procedimento descrittovi è improntato ad estrema

sommarietà, le possibilità difensive dell'interessato si riducono

esclusivamente alla sua audizione in camera di consiglio, audizione che

non è intesa in senso uniforme dalla prassi, per cui talora si risolve

in un semplice interrogatorio a carattere inquisitorio, senza che

l'interessato abbia il diritto di farsi assistere dal difensore, di

prendere visione delle prove fornite dal curatore e di discuterle, dato

che generalmente consistono in qualche indizio, in presunzioni varie o

elementi ricavati dalla contabilità della società fallita e dal

fascicolo fallimentare. Il tribunale predetto ha rilevato inoltre che

l'accertamento di una società fatto dal giudice del fallimento ha,

come conseguenza la sottrazione del terzo al giudice naturale, e che il

processo dovrebbe svolgersi nelle forme di quello di cognizione

ordinario, secondo le norme ordinarie sulla competenza.

Il tribunale di Livorno ha rilevato, per sua parte, che la norma

impugnata preclude ad ogni creditore la possibilità di chiedere, sia

nell'ambito del processo fallimentare sia nelle forme del giudizio

ordinario, la dichiarazione di società relativamente ad una impresa

dichiarata fallita come impresa individuale; ha osservato, inoltre,

come il tribunale di Udine, che l'accertamento del rapporto sociale non

può sottrarsi all'ordinario processo di cognizione, perché

l'audizione dell'interessato in camera di consiglio non garantisce il

diritto di difesa.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è comparso soltanto

nella causa promossa dal tribunale di Udine.

Ha obiettato che le diverse prassi notate sul modo dell'udienza di

camera di consiglio sono espressione o di diverso autonomo atteggiarsi

di difese o di non coincidenti iniziative dei tribunali, non di una

disuguaglianza normativa; ha opposto che lo stesso tribunale di Udine

riconosce che le difese degli interessati si esplicano davanti a certi

giudici anche con l'assistenza di persone tecnicamente qualificate, cui

è consentito di parlare e scrivere nei modi da esse ritenuti più

opportuni; ha rilevato che la norma in esame attribuisce a coloro ai

quali il fallimento viene esteso le stesse facoltà di difesa che

vengono attribuite al fallito, e cioè l'opposizione, l'appello e il

ricorso per cassazione; fa presente che il processo fallimentare esige

uno strumento di immediata efficacia, che non può consentire lo

svolgimento di una fase istruttoria prolungata e complessa, e consiglia

lo spostamento di tale fase nel momento successivo a quello della

dichiarazione di fallimento; che l'attribuzione al tribunale

fallimentare della cognizione del rapporto di società è una delle

tante applicazioni della vis attractiva del fallimento, ed è un

criterio di competenza risultante da una predeterminazione legale, di

rango eguale a quello più generale del foro del convenuto; che la

sottrazione della res iudicanda al giudice naturale si ha quando la

competenza nasce successivamente all'avverarsi del fatto sul quale il

giudice è chiamato a decidere.

3. - All'udienza del 3 giugno 1970 l'Avvocatura generale dello

Stato ha confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le due cause debbono essere decise con unica sentenza perché

concernono questioni identiche e connesse.

2. - È preliminare l'esame della questione concernente l'asserta

illegittimità costituzionale della norma che attrae nella sfera del

tribunale competente per il fallimento di una società a

responsabilità illimitata la controversia sulla dichiarazione del

fallimento di un nuovo socio.

Il dubbio all'uopo prospettato, che viene riconnesso al divieto di

distogliere dal giudice naturale, è rimosso dalla giurisprudenza di

questa Corte, per la quale giudice naturale precostituito è quello la

cui competenza è determinata dalla legge con riferimento a fattispecie

astratte, realizzabili in futuro, e non a posteriori; in relazione

cioè ad un fatto già verificatosi o ad una regiudicanda già insorta

(sentenze 3 luglio 1962 n. 88 e 4 luglio 1963 n. 130). Nella specie, la

competenza per le controversie di cui si è detto, per ragione di

connessione, è stabilita a priori dalla norma denunciata, e non lascia

adito a deroghe discrezionali; si pone sullo stesso piano dei criteri

che informano il sistema degli artt. 7 e seguenti del codice di

procedura civile, il quale, giova ricordarlo, poggia su una pluralità

di regole di collegamento, a seconda della materia controversa, e

contiene inoltre il principio generale della vis attractiva di una

determinata competenza a motivo della connessione. Questa Corte ha

ritenuto che la connessione è uno dei criteri fondamentali di

ripartizione del potere giurisdizionale, e provvede all'esigenza di

evitare incoerenze o incompletezze nell'esercizio del potere stesso

(sentenza 1 aprile 1958 n. 29 e sentenza citata 4 luglio 1963 n. 130).

Mai, come nella materia fallimentare, la regola del simultaneus

processus presenta presupposti di razionalità, avuto riguardo al

carattere generale dell'esecuzione fallimentare; che può attuare la

par condicio creditorum soltanto attraverso la concentrazione presso

unico giudice dei processi inerenti all'accertamento delle pretese

creditorie e alla formazione della massa attiva.

3. - La sommarietà alla quale è ispirato il procedimento previsto

nella norma denunciata non pregiudica il diritto di difesa, come invece

si sostiene nelle ordinanze di rimessione.

Nel processo di dichiarazione di fallimento preme la esigenza di

accertamenti rapidi e di pronta attuazione, che altra volta questa

Corte ha riconosciuto causa ragionevole di abbreviazione dei termini di

impugnativa dei provvedimenti degli organi fallimentari (sentenze 13

novembre 1962 n. 93 e 28 giugno 1963 n. 118; sentenza di pari data n.

141) e, nella specie, la sommarietà suddetta soddisfa alla necessità

di immediate misure conservative del patrimonio dell'insolvente o del

suo socio, che fa ritenere nociva all'interesse generale ogni remora

istruttoria.

Ma sommarietà del processo non deve significare eliminazione del

diritto di difesa: la predetta sentenza di pari data, nel ritenere che

il tribunale ex art. 15 legge fallimentare deve disporre la

comparizione dell'imprenditore prima di dichiararne il fallimento, ha

giudicato che, nell'occasione di tale audizione, deve essere dato alla

difesa il più ampio spazio compatibile con il carattere sommario ed

urgente della pronuncia che il giudice è chiamato ad emettere (una

più penetrante difesa potrà esperirsi nella fase di impugnazione di

tale pronuncia). Entro questi limiti, ma solo in essi, anche l'articolo

147, secondo comma, è illegittimo. Così della difesa risulta

pienamente assicurato lo scopo e la funzione.

Non si può obiettare che, nell'ipotesi del citato art. 147,

secondo comma, legge fallimentare, dovendosi accertare la più ampia

base soggettiva del rapporto sociale, la cognizione diviene complessa e

non si presta ad una delibazione. In pratica ciò non è esatto in

tutti i casi; ma se, in qualche ipotesi, l'indagine non risultasse

semplice, sorgerà soltanto l'esigenza di caute decisioni, date le

gravi conseguenze cui un'inconsulta pronunzia può dar causa, non

l'impossibilità di emettere un giudizio fondato sulla valutazione

degli elementi probatori acquisiti. Anche l'indagine sommaria richiede

un certo grado di approfondimento, e il giudizio conclusivo non può

essere basato su supposizioni o su congetture, che non potrebbero poi

resistere all'impugnazione: nel caso dell'art. 147, secondo comma, non

potrebbe sorgere necessità di indagini più complicate di quelle che

talora si richiedono per il riscontro dell'esistenza dei presupposti

del fallimento individuale. L'ordinamento non può precludere

provvedimenti di urgenza solo perché essi si collegano a fattispecie

di sostanza complessa; soddisfa ugualmente il diritto di difesa il

procedimento di controllo della pronuncia urgente, nel quale il

contraddittorio si svolgerà come nel giudizio di normale cognizione.

È un problema di politica processuale quello delle scelte concrete, il

cui esame sfugge alla competenza della Corte; e gli inconvenienti che

si sono esposti a proposito dell'applicazione della norma denunciata,

non sono rilevabili agli effetti del giudizio di legittimità

costituzionale.

L'art. 147, secondo comma, della legge fallimentare deve perciò

essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non consente ai soci

illimitatamente responsabili di una società fallita di esercitare il

diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento

di camera di consiglio previsto per la dichiarazione di fallimento.

4. - Fondata è anche la questione di legittimità costituzionale

della norma predetta nella parte in cui nega al creditore la

legittimazione a domandare il fallimento del socio del fallito.

La disposizione si suole ricondurre al criterio che domina il

processo fallimentare, per cui, messo questo in movimento, non v'è

azione del creditore che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di

tale principio non deve togliere al creditore la legittimazione a

proporre istanze al giudice fallimentare a tutela del proprio

interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare.

Il creditore ha poteri di iniziativa per la dichiarazione di fallimento

e questo potere non deve mancargli quando trattasi di implicare i soci

del fallito nel concorso generale: l'istanza del creditore, in tal

caso, non sbocca in una di quelle azioni esecutive individuali che, per

il carattere generale del concorso fallimentare, sono vietate dall'art.

51 della legge speciale, ma intende dare al procedimento concorsuale la

sua giusta dimensione. Deve necessariamente esercitarsi mediante

ricorso al tribunale, così come è prescritto nell'art. 6 della legge

stessa; e non viene perciò a turbare le linee del procedimento o a

modificarne i principi, così come non turba queste linee e non ne

modifica i principi la domanda del curatore ammessa nella stessa norma

denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle

parti in cui:

a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio

del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del

procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di

fallimento;

b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre

istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente

responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma già citata, proposta con le ordinanze su indicate in

riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella

parte in cui attrae nella competenza del tribunale fallimentare la

causa di dichiarazione di fallimento degli altri soci illimitatamente

responsabili di una società fallita, e assoggetta i necessari

accertamenti ad indagini di carattere sommario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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